Art. 7. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi e per quelli urgenti necessari per la rimozione di situazioni di pericolo imminente, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonche' per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, e' assegnata complessivamente la somma di lire 2,5 miliardi ai prefetti di Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Varese. A detti interventi si applicano le deroghe di cui al precedente art. 4 e al relativo onere si provvede a carico del capitolo 7615 - rubrica 6 - dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.