Art. 7.
  1. Per  gli interventi necessari  ad assicurare i primi  soccorsi e
per  quelli  urgenti necessari  per  la  rimozione di  situazioni  di
pericolo  imminente,  compresi  quelli disposti  dagli  enti  locali,
nonche' per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di
volontariato,  e' assegnata  complessivamente  la somma  di lire  2,5
miliardi  ai prefetti  di Sondrio,  Como, Lecco,  Bergamo, Brescia  e
Varese.  A  detti  interventi  si  applicano le  deroghe  di  cui  al
precedente  art. 4  e  al relativo  onere si  provvede  a carico  del
capitolo  7615  -  rubrica  6  -  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.