Art. 8.
  1. Per gli interventi eseguiti  in occasione delle calamita' di cui
alla presente ordinanza, il  Ministero dell'interno e' autorizzato ad
erogare  compensi per  lavoro  straordinario al  personale del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  ivi compreso quello dirigente, oltre
i  limiti stabiliti  dal  decreto  - legge  11  gennaio  1983, n.  2,
convertito, con modificazioni  dalla legge 8 marzo 1985, n.  72 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.
  2. L'onere  di lire 800  milioni, comprensivo anche delle  spese di
missione del personale  e dei costi operativi, e' posto  a carico del
capitolo  7615  -  rubrica  6  -  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri e  la  relativa somma  sara'
versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione
al bilancio del Ministero dell'interno.