Art. 9.
  1. Per gli adempimenti  derivanti dalla presente ordinanza, nonche'
per  quelli  relativi  ai  recenti  eventi  calamitosi  di  cui  alle
ordinanze n. 2499,  2509, 2516, 2554, 2557, 2559, 2589,  2592 e 2621,
datate rispettivamente 25 gennaio 1997, 22 febbraio 1997, 27 febbraio
1997, 4 aprile 1997, 30 aprile 1997,  26 maggio 1997 e 1 luglio 1997,
il Dipartimento  della protezione  civile e' autorizzato  a stipulare
con  Societa' di  servizi,  un contratto  di  durata annuale,  previo
esperimento di gara  ufficiosa fra un numero di  almeno cinque ditte,
per l'acquisizione di servizi di digitazione e di inserimento dati su
personal computers. Il relativo onere,  valutato in lire 400 milioni,
e' posto  a carico del capitolo  7615 della rubrica 6  dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.