Art. 9. 1. Per gli adempimenti derivanti dalla presente ordinanza, nonche' per quelli relativi ai recenti eventi calamitosi di cui alle ordinanze n. 2499, 2509, 2516, 2554, 2557, 2559, 2589, 2592 e 2621, datate rispettivamente 25 gennaio 1997, 22 febbraio 1997, 27 febbraio 1997, 4 aprile 1997, 30 aprile 1997, 26 maggio 1997 e 1 luglio 1997, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare con Societa' di servizi, un contratto di durata annuale, previo esperimento di gara ufficiosa fra un numero di almeno cinque ditte, per l'acquisizione di servizi di digitazione e di inserimento dati su personal computers. Il relativo onere, valutato in lire 400 milioni, e' posto a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.