IL MINISTRO DEL TESORO
 Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,   (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento, anche  attraverso  l'emissione  di  certificati  di
credito  del  tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel
medesimo articolo;
 Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,  convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n  237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
 Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;
 Visto  il  decreto-legge  23  maggio  1994,  n. 307, convertito, con
modificazioni, nella legge 22  luglio  1994,  n.  457,  recante,  fra
l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  commi  1  e  1-bis, del citato
decreto-legge  n.  307  del  1994,  con   cui   si   stabilisce   che
all'estinzione   dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni  annuali  dell'imposta
sul  valore  aggiunto  e  delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta
relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti  ai
periodi  d'imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre 1989, si provvede
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia
fatta  richiesta  entro  il  30  settembre  1994,  con  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
 Visto,   altresi',   il   secondo   comma  dell'art.  5  del  citato
decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabiliscono  le  modalita'
di calcolo del rimborso, e si dispone che:
  il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995;
  l'importo  massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire
10.000 miliardi;
  con  decreto  del   Ministro   del   tesoro   sono   stabilite   le
caratteristiche,  le  modalita'  e  le  procedure di assegnazione dei
titoli stessi;
 Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale,
in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994,
si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui  alla
norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno
assegnati  certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento
1 gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le
modalita' di cui al decreto stesso, ed, in particolare,  l'art.    2,
ove  si  prevede,  tra l'altro, che i certificati di credito verranno
emessi per un importo corrispondente  all'ammontare  complessivo  dei
crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi
dal  Ministero  delle  finanze  arrotondando,  quando  necessario, al
milione inferiore l'importo di ciascun credito;
 Visto  il proprio decreto n. 788632 del 19 dicembre 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 12  del  16
gennaio  1997  - serie generale - come risulta modificato dal decreto
ministeriale n. 178861 del 16 aprile 1997, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  97 del 28 aprile 1997, con il quale e' stata disposta,
per le finalita' di cui all'articolo 5 del  citato  decreto-legge  n.
307  del  1994,  l'emissione  di  una prima tranche di certificati di
credito del Tesoro al portatore, con godimento  1  gennaio  1995,  di
durata ottennale, per l'importo di nominali L. 195.671.000.000;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  788675  del  30 dicembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del  10  gennaio  1997,  con
cui, per le finalita' di cui alla citata normativa, e' stata disposta
una  ulteriore  emissione  dei  suddetti  certificati  di credito del
Tesoro per l'importo di nominali lire 2.000  miliardi,  importo  gia'
versato  all'entrata del bilancio statale, ed e' stato stabilito, fra
l'altro, che:
  con successivi decreti ministeriali, da emanarsi sulla  base  degli
elenchi  dei creditori d'imposta che verranno trasmessi dal Ministero
delle finanze, si provvedera' all'assegnazione  agli  aventi  diritto
dei certificati suddetti;
  i  medesimi  certificati  di credito sono rappresentati da un unico
certificato provvisorio al portatore, da depositarsi presso la  Banca
d'Italia;   tale   certificato   sara'   poi  sostituito  dai  titoli
definitivi,  in   seguito   all'emanazione   dei   provvedimenti   di
assegnazione di cui sopra;
 Viste  le  lettere  in  data  24  e  30  giugno 1997 con le quali il
Ministero  delle  finanze,  in  attuazione  dell'art.  5  del  citato
decreto-legge  n.  307  del  1994,  ha  trasmesso un apposito elenco,
facente parte integrante del presente decreto, riguardante n.  26.684
creditori d'imposta ai sensi della medesima disposizione legislativa,
per   un   totale   di   crediti   ammessi  al  rimborso  pari  a  L.
1.999.646.000.000;
 Ritenuto, pertanto, che occorre  procedere  al'assegnazione  di  una
seconda  tranche  dei  certificati  di  cui  sopra,  per l'importo di
complessive L. 1.999.646.000.000, a  valere  sull'emissione  disposta
con  il  citato  decreto  ministeriale del 30 dicembre 1996, per lire
2.000 miliardi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 Ai sensi  dell'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  e
successive  modificazioni,  e  per le finalita' di cui all'art. 5 del
decreto-legge 23 maggio 1994,  n.  307,  convertito  nella  legge  22
luglio  1994, n.  457, ed in applicazione dell'art. 1, secondo comma,
del decreto ministeriale 30 dicembre 1996, citato nelle premesse,  e'
disposta  l'assegnazione  di  una  seconda tranche dei certificati di
credito del  Tesoro  al  portatore,  per  l'importo  di  nominali  L.
1.999.646.000.000,  a  valere sull'emissione disposta con il predetto
decreto  ministeriale  per  lire  2.000   miliardi,   alle   seguenti
condizioni:
  durata: otto anni;
  godimento: 1 gennaio 1995;
  prezzo d'emissione: alla pari;
  rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2003;
  tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 22 dicembre
1994, citato nelle premesse.