Art. 3. Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 2 e' disposto un finanzianmento complessivo di L. 45.578.031.399 (quarantacinquemiliardi cinquecentosettantottomilioni trentunomila trecentonovantanove) di cui L. 23.498.311.410 (ventitremiliardi quattrocentonovantottomilioni trecentoundicimilaquattrocentodieci) a carico di FSE e L. 22.079.719.990 (ventiduemiliardi zerosettantanovemilioni settecentodiciannovemila novecentonovanta) a carico del FR ex legge n. 183/87. Il costo complessivo dei singoli progetti, i titolari degli stessi, la ripartizione tra FSE e cofinanziamento nazionale risultano specificati nel citato allegato B di cui all'art. 2.