Art. 3.
    Per  l'attuazione  dei  progetti di cui all'art. 2 e' disposto un
finanzianmento      complessivo      di       L.       45.578.031.399
(quarantacinquemiliardi   cinquecentosettantottomilioni  trentunomila
trecentonovantanove)  di  cui  L.  23.498.311.410   (ventitremiliardi
quattrocentonovantottomilioni  trecentoundicimilaquattrocentodieci) a
carico    di    FSE    e    L.    22.079.719.990    (ventiduemiliardi
zerosettantanovemilioni  settecentodiciannovemila novecentonovanta) a
carico del FR ex legge n. 183/87.
    Il costo complessivo  dei  singoli  progetti,  i  titolari  degli
stessi, la ripartizione tra FSE e cofinanziamento nazionale risultano
specificati nel citato allegato B di cui all'art. 2.