Art. 4.
    L'erogazione  dei  finanziamenti  dei  singoli  progetti avverra'
mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalla normativa vigente
in materia di Fondo sociale europeo e di Fondo di rotazione ex  legge
n.  183/87  e sara' effettuata dal Ministero del tesoro sulla base di
comunicazioni  di  questo  Ministero  U.C.O.F.P.L.,  certificanti  la
sussistenza  dei  presupposti  e  delle  condizioni di liquidabilita'
della spesa.