Art. 3.
    Per  l'attuazione  dei  progetti di cui all'art. 2 e' disposto un
finanziamento  complessivo   di   L.   13.017.270.897   di   cui   L.
6.106.878.629  a carico del FSE e L. 6.910.392.268 a carico del FR ex
legge n. 183/87.
    Il costo complessivo  dei  singoli  progetti,  i  titolari  degli
stessi,   la   ripartizione  tra  FSE  e  cofinanziamento  nazionale,
risultano specificati nel citato allegato B di cui all'art. 2.