Art. 3. Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 2 e' disposto un finanziamento complessivo di L. 13.017.270.897 di cui L. 6.106.878.629 a carico del FSE e L. 6.910.392.268 a carico del FR ex legge n. 183/87. Il costo complessivo dei singoli progetti, i titolari degli stessi, la ripartizione tra FSE e cofinanziamento nazionale, risultano specificati nel citato allegato B di cui all'art. 2.