Art. 4. L'erogazione dei finanziamenti dei singoli progetti avverra' mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalla normativa vigente in materia di Fondo sociale europeo e di Fondo di rotazione ex legge n. 183/87 e sara' effettuata dal Ministero del tesoro sulla base di comunicazioni di questo Ministero U.C.O.F.P.L., certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di liquidabilita' della spesa.