Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Alle   direzioni    centrali    del
                                  dipartimento delle entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Agli uffici dell'imposta sul valore
                                  aggiunto
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette
                                  Agli uffici del registro
                                  Al dipartimento del territorio
                                  Alle direzioni compartimentali  del
                                  territorio
                                  Alle     commissioni     tributarie
                                  provinciali e regionali
                                  Alle  commissioni   tributarie   di
                                  primo  e secondo grado di Bolzano e
                                  di Trento
                                  Alla     Commissione     tributaria
                                  centrale
                                  Al Segretariato generale
                                  Al  Comando  generale della guardia
                                  di finanza
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alle  Avvocature distrettuali dello
                                  Stato
  L'esigenza di conseguire lo  sfoltimento del contenzioso aveva gia'
suggerito al  legislatore le disposizioni  introdotte con l'art.  2 -
quinquies del decreto - legge  30 settembre 1994, n. 564, convertito,
con modificazioni, dalla  legge 30 novembre 1994, n.  656, volte alla
definizione  delle liti  fiscali  pendenti  dinanzi alle  commissioni
tributarie.
  Alla medesima finalita' sono  intese le disposizioni introdotte con
l'art. 9 -bis  del decreto - legge 28 marzo  1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla  legge 28 maggio 1997, n. 140,  con le quali
la  chiusura   delle  liti   fiscali  viene  riproposta   con  alcune
siguificative innovazioni.
  Si  rende, pertanto,  necessario fornire  le istruzioni  di seguito
riportate, alle  quali gli uffici interessati  vorranno uniformemente
attenersi al  fine della puntuale applicazione  delle disposizioni in
argomento.
                           TESTO NORMATIVO
  Si riporta di  seguito il testo normativo  - commi da 6  a 11 dell'
art. 9 -bis del decretolegge n. 79 del 1997 - le cui disposizioni, in
quanto derivanti  da modifiche apportate dalla  legge di conversione,
hanno efficacia  dalla data del  30 maggio 1997, giorno  successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                             Art 9 -bis.
  ... (omissis)...
  6. Le  liti fiscali, pendenti alla  data del 1 aprile  1996 dinanzi
alle  commissioni  tributarie in  ogni  stato  e grado  di  giudizio,
possono   essere  definite,   mediante  oblazione,   a  domanda   del
ricorrente:
  a) con  il pagamento  di una  somma di  L. 500.000,  se la  lite e'
d'importo fino a lire 5 milioni;
  b) con il  pagamento di una somma  pari al 20 per  cento del valore
della lite se questo e' d'importo superiore a lire 5 milioni e fino a
lire 30 milioni.
  7. Restano, comunque, dovute le  somme il cui pagamento e' previsto
dalle  vigenti  disposizioni  di  legge in  ipotesi  di  pendenza  di
giudizio, anche  se non  ancora iscritte a  ruolo o  liquidate; dette
somme,  a   seguito  delle   definizioni,  sono  riscosse   a  titolo
definitivo. La  definizione non da' comunque  luogo alla restituzione
delle somme eventualmente gia' versate dal ricorrente.
  8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 6
deve  essere effettuato  entro il  31 luglio  1997. I  pagamenti sono
effettuati  con  l'osservanza  delle norme  sull'autoliquidazione.  I
versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata.
  9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:
  a) per  lite fiscale, la  contestazione relativa a ciascun  atto di
imposizione  o di  irrogazione  di  sanzioni impugnato,  considerando
comunque lite  fiscale autonoma quella relativa  all'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili;
  b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto
degli interessi  e delle  eventuali sanzioni  irrogate con  lo stesso
atto  impugnato.  In  caso   di  liti  relative  esclusivamente  alla
irrogazione  di  sanzioni il  valore  e'  costituito dalla  somma  di
queste. Il valore delle liti  in materia di imposte sulle successioni
e   donazioni,  di   registro,  ipotecarie,   catastale  e   comunale
sull'incremento di  valore degli immobili e'  costituito dall'imposta
relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio e' pendente,
dopo  che  e'  intervenuta  sentenza  di  commissione  tributaria  in
qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo
per  la definizione  ai sensi  del presente  articolo e'  comunque il
valore accertato.
  10.  Il  pagamento   delle  somme  di  cui  al   comma  6  estingue
automaticamente  il   giudizio  per  cessazione  della   materia  del
contendere. In relazione alla natura  oblativa la definizione non da'
comunque  luogo  alla  restituzione delle  somme  eventualmente  gia'
versate dal ricorrente alla data di  entrata in vigore della legge di
conversione del  presente decreto. Il contribuente  da' comunicazione
dell'avvenuto pagamento  entro quindici giorni mediante  plico, senza
busta,  raccomandato,  senza  avviso di  ricevimento,  contenente  la
fotocopia dell'attestazione  di versamento, al competente  ufficio il
quale   informa   la   commissione   tributaria   della   regolarita'
dell'oblazione,  secondo le  forme processuali  previste dal  decreto
legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546.  La commissione  tributaria,
accertata  la  regolarita'  formale  del  procedimento,  ne  dichiara
l'estinzione.
  11.  In caso  di errore  scusabile, il  giudice tributario,  con le
forme provvedimentali di cui  all'articolo 46 del decreto legislativo
31 dicembre 1992,  n. 546, fissa un termine  perentorio, comunque non
superiore  a  trenta giorni,  entro  il  quale il  contribuente  deve
integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6
maggiorato  degli  interessi  al  saggio legale  per  conseguire  gli
effetti  dell'oblazione; entro  quindici giorni  il contribuente  da'
comunicazione   al   giudice  tributario   dell'avvenuto   versamento
integrativo mediante deposito, presso la segreteria della commissione
tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La commissione
tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.
   ... (omissis)...
Liti fiscali definibili.
  Nell'ambito di applicazione  delle disposizioni succitate rientrano
le liti fiscali concernenti:
  a) gli avvisi di accertamento;
  b) i provvedimenti di irrogazione di sanzioni;
  c)   ogni  altro   atto   di  imposizione,   nonche'  l'avviso   di
liquidazione, l'ingiunzione e il ruolo, nei casi in cui costituiscono
il primo atto che manifesta  la pretesa impositiva. Non rientrano tra
le  liti fiscali  definibili i  giudizi in  materia di  imposte sulle
successioni  e  donazioni,  di   registro,  ipotecarie,  catastale  e
comunale sull'incremento  di valore degli immobili  aventi ad oggetto
l'impugnazione  di  atti di  imposizione  con  i quali  l'ufficio  ha
chiesto  il  pagamento  dell'imposta  principale  (es:  registrazione
d'ufficio,   richiesta   di   registrazione  di   atti   giudiziari),
dell'imposta  suppletiva  e  dell'imposta  complementare  diversa  da
quella per maggior valore accertato (es: decadenza dalle agevolazioni
tributarie).
  Si precisa  che la  definizione non  puo', comunque,  riguardare il
contributo per il Servizio sanitario nazionale.
  Per  l'ammissione alla  definizione  agevolata  delle liti  fiscali
debbono, inoltre,  sussistere entrambi  i requisiti della  pendenza e
del limite di valore, di cui si dira' nel prosieguo.
Pendenza della lite.
  Il requisito  della pendenza della  lite deve sussistere  alla data
del 1 aprile 1996.
  A tale data  la lite deve essere pendente  dinanzi alle commissioni
tributarie. Ne consegue che restano escluse dalla definizione le liti
fiscali che,  alla predetta  data del 1  aprile 1996,  erano pendenti
dinanzi alla Corte di appello e  alla Corte di cassazione, nonche' le
controversie  instaurate  in  sede di  contenzioso  amministrativo  o
dinanzi  all'autorita' giudiziaria  ordinaria, concernenti  i tributi
sottratti alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
  In particolare, si ha pendenza:
  in primo grado, quando in data anteriore al 1 aprile 1996 sia stato
proposto ricorso avverso l'atto di  imposizione o il provvedimento di
irrogazione di sanzioni dinanzi  alla commissione tributaria di primo
grado e  non sia  intervenuta, alla medesima  data, la  decisione del
giudice di primo grado;
  in secondo  grado, quando  antecedentemente alla predetta  data sia
stato proposto appello dinanzi alla commissione tributaria di secondo
grado e  non sia  intervenuta, alla medesima  data, la  decisione del
giudice d'appello;
  in commissione  tributaria centrale,  quando antecedentemente  al 1
aprile 1996  sia stato proposto ricorso  dinanzi a tale organo  e non
sia, alla medesima data, intervenuta la relativa decisione.
  Sono, inoltre, da considerare pendenti  alla data del 1 aprile 1996
i giudizi  per i  quali alla  predetta data  pendevano i  termini per
proporre appello e ricorso alla commissione tributaria centrale.
  Del pari, sono da considerare pendenti  alla data del 1 aprile 1996
i giudizi  che a tale data  risultavano devoluti a seguito  di rinvio
alle commissioni tributarie di primo  grado, di secondo grado od alla
commissione tributaria centrale.
  Ove, in  relazione a  liti pendenti  alla data  del 1  aprile 1996,
siano  successivamente intervenuti  il passaggio  in giudicato  della
decisione o della  sentenza o altra causa di  estinzione del giudizio
la definizione non puo' aver luogo.
Valore della lite.
  Per  l'ammissione  alla  definizione   agevolata  il  valore  della
controversia non deve essere superiore a lire 30 milioni.
  Ove si tratti  di controversie relative ad atti  di imposizione, il
valore  della lite  va determinato  sulla base  della sola  imposta o
maggiore  imposta   accertata  dall'ufficio,  con   esclusione  degli
interessi e delle sanzioni irrogate con il medesimo atto impositivo.
  Nell'ipotesi in  cui un  unico atto di  imposizione si  riferisca a
piu' imposte (es:  I.R.PE.F. e I.LO.R ovvero I.R.PE.G.  e I.LO.R.) il
valore della lite e' costituito dalla somma di queste.
  Qualora un atto di imposizione si riferisca anche al contributo per
il Servizio  sanitario nazionale, l'importo relativo  a quest'ultimo,
attesa la  sua natura contributiva, non  concorre alla determinazione
del valore della lite.
  Per i giudizi in materia  di imposte sulle successioni e donazioni,
di  registro, ipotecarie,  catastale  e  comunale sull'incremento  di
valore  degli  immobili, il  valore  della  lite va  determinato  con
esclusivo  riferimento all'imposta  relativa  al maggiore  imponibile
accertato  dall'ufficio; per  gli avvisi  di accertamento  notificati
successivamente al  1 gennaio  1996 il valore  dalla lite  va desunto
direttamente dall'avviso di liquidazione  allegato al suddetto avviso
di accertamento.
  Nel  caso  di  controversie  aventi ad  oggetto  l'impugnazione  di
provvedimenti di  irrogazione di  sanzioni, il  valore della  lite e'
costituito dall'importo  della sanzione irrogata, ovvero,  in caso di
piu' sanzioni irrogate con unico atto, dalla somma di queste.
  Ove  siano   intervenute  una  o  piu'   decisioni  di  commissioni
tributarie,  di qualsiasi  grado, l'importo  da assumere  a base  del
calcolo per  la definizione  e' sempre  l'imposta o  maggiore imposta
accertata  dall'ufficio,   ovvero  l'imposta  relativa   al  maggiore
imponibile accertato dall'ufficio. Pertanto, non si deve tenere conto
delle  decisioni  degli  organi  giudicanti. Lo  stesso  criterio  si
applica   alle  liti   relative  esclusivamente   all'irrogazione  di
sanzioni.
Somme dovute per la definizione - termine e modalita' di versamento -
   comunicazione.
  Le liti fiscali  di valore fino a lire 5  milioni sono definite con
il versamento della somma di lire  500.000; le liti fiscali di valore
superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni sono definite con
il versamento di una somma pari al 20 per cento del valore stesso.
  Il  versamento delle  somme  dovute a  titolo  di definizione  deve
essere eseguito entro  il 31 luglio 1997; per  ciascuna lite pendente
e' effettuato un separato versamento.
  Il  pagamento va  effettuato  al  concessionario della  riscossione
competente secondo  il domicilio fiscale del  contribuente al momento
del  pagamento,  utilizzando  la   distinta  di  versamento  Mod.  8,
Modulario  F, Riscossione  n. 8  o  il bollettino  di conto  corrente
postale Mod. 11; Modulario F, Riscossione n. 11; le persone fisiche e
le  societa'  di  persone  possono  effettuare  il  versamento  anche
mediante delega alla banca, utilizzando la delega di pagamento di cui
al decreto  ministeriale 25 settembre 1995,  contraddistinta da carta
bianca e grafica colore azzurro.
  Per  il pagamento  si  utilizza  lo stesso  codice  - tributo  gia'
istituito con  decreto del  Presidente della Repubblica  28 settembre
1994, n.  591, e  quindi il codice  1452, denominato:  "chiusura lite
fiscale pendente".
  Le  somme di  cui al  predetto codice,  al netto  delle commissioni
spettanti, sono  versate per intero  all'Erario / Stato, al  Capo VI,
Capitolo 1180, non articolato.
  Si fa presente che per i modelli 8, 11 e per la delega bancaria non
e' necessario indicare il periodo  di riferimento o l'anno di imposta
per il  quale il  versamento e'  stato effettuato,  nonche' l'ufficio
tributario cui e' diretta la dichiarazione dei redditi.
  Conseguentemente sul supporto magnetico, per ciascuna operazione di
versamento, non vanno  imputati, da parte del  concessionario o della
banca,  i campi  relativi  ai  predetti dati  anche  se indicati  sui
modelli.
  Si  evidenzia,  poi,  che  per  i  predetti  versamenti,  anche  se
effettuati da soggetti intestatari di  conto fiscale, non e' previsto
l'uso dei modelli  da conto fiscale, considerato  che tali versamenti
sono esclusi dal sistema del conto fiscale stesso.
  Entro quindici  giorni dalla  data del pagamento,  l'interessato ne
da'  comunicazione scritta  all'ufficio competente  con plico,  senza
busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, unendo la fotocopia
dell'attestazione di  versamento (si  riporta, in allegato,  a titolo
esemplificativo,  uno  schema  di  comunicazione  che  potra'  essere
utilizzato dal contribuente).
  Si precisa,  inoltre, che nel  caso di "errore  scusabile" previsto
dal comma  11 del  citato art.  9 -bis,  il pagamento  delle maggiori
somme  dovute ad  integrazione  di quelle  gia'  versate va  eseguito
secondo le  modalita' sopraindicate, utilizzando il  codice - tributo
1452.  L'importo degli  interessi legali  e' versato  cumulativamente
all'ammontare dovuto ai fini dell'integrazione.
                   ULTERIORI SOMME COMUNQUE DOVUTE
  Come stabilito dal comma 7 dell' art. 9 -bis del decreto - legge n.
79 del 1997,  l'interessato, oltre alle somme da versare  a titolo di
definizione, e' tenuto a corrispondere  le somme, anche se non ancora
iscritte  a ruolo  o liquidate,  il cui  pagamento e'  previsto dalle
vigenti disposizioni di legge. Tali disposizioni sono contenute negli
artt. 14 e 15 del decreto  del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973, 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
56 del  decreto del Presidente della  Repubblica n. 131 del  1986, 13
del  decreto  legislativo  n.  347  del  1990,  21  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  643  del 1972  e  40  del  decreto
legislativo  n.  346  del  1990, nonche'  nell'art.  68  del  decreto
legislativo n. 546  del 1992. Con particolareriferimento  al grado in
cui  trovasi la  lite al  momento del  pagamento per  la definizione,
l'interessato e', pertanto, tenuto a corrispondere:
  A) prima  del deposito della decisione  della soppressa commissione
tributaria di primo grado o della commissione tributaria provinciale:
  per  le  imposte  dirette:  un  terzo  dell'imposta  corrispondente
all'imponibile o  maggiore imponibile accertato  dall'ufficio, ovvero
la  meta'  di detta  imposta  se  trattasi di  accertamento  parziale
eseguito ai sensi dell'art. 41  -bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973;
  per l'imposta  sul valore aggiunto:  la meta' dell'imposta  o della
maggiore imposta accertata dall' ufficio;
  per  le  imposte  sulle   successioni  e  donazioni,  di  registro,
ipotecarie,  catastale e  comunale  sull'incremento  di valore  degli
immobili:  terzo   dell'imposta  corrispondente  al   maggior  valore
accertato dall'ufficio;
  B)  dopo il  deposito della  decisione della  soppressa commissione
tributaria di primo grado:
  per  le imposte  dirette: i  due terzi  dell'imposta corrispondente
all'imponibile o al maggiore imponibile deciso dalla commissione;
  per  l'imposta  sul  valore  aggiunto:  i  due  terzi  dell'imposta
corrispondente all'imponibile  o al maggiore imponibile  deciso dalla
commissione;
  per  le  imposte  sulle   successioni  e  donazioni,  di  registro,
ipotecarie,  catastale e  comunale  sull'incremento  di valore  degli
immobili:  i due  terzi dell'imposta  relativa all'imponibile  deciso
dalla commissione;
  C)  dopo il  deposito della  decisione della  soppressa commissione
tributaria di secondo grado:
  per le  imposte dirette:  i tre quarti  dell'imposta corrispondente
all'imponibile  o al  maggiore imponibile  deciso dalla  commissione,
nonche' i tre quarti della soprattassa dovuta;
  per  l'imposta  sul  valore  aggiunto: i  tre  quarti  dell'imposta
corrispondente all'imponibile  o al maggiore imponibile  deciso dalla
commissione, nonche' i tre quarti della soprattassa dovuta;
  per  le  imposte  sulle   successioni  e  donazioni,  di  registro,
ipotecarie,  catastale e  comunale  sull'incremento  di valore  degli
immobili: l'intera imposta corrispondente all'imponibile deciso dalla
commissione;
  D)  dopo il  deposito della  sentenza della  commissione tributaria
provinciale con  la quale e' stato  respinto il ricorso: i  due terzi
dell'imposta o maggiore imposta accertata dall'ufficio o dell'imposta
corrispondente al maggior valore accertato dall'ufficio;
  E)  dopo il  deposito della  sentenza della  commissione tributaria
provinciale con  la quale e'  stato parzialmente accolto  il ricorso:
l'intera somma dovuta  in base alla sentenza, se inferiore  o pari ai
due  terzi dell'imposta  omaggiore imposta  accertata dall'ufficio  o
dell'imposta corrispondente al maggior valore accertato dall'ufficio,
ovvero  i predetti  due terzi,  se l'importo  dovuto in  applicazione
della sentenza e' superiore a tale limite;
  F)  dopo il  deposito della  sentenza della  commissione tributaria
regionale, se confermativa della sentenza di primo grado di rigetto o
parziale accoglimento del ricorso: la differenza tra quanto dovuto in
base a detta sentenza e quanto precedentemente versato.
  Atteso che,  per espresso  dettato normativo, la  definizione delle
liti fiscali riveste natura oblativa, la definizione medesima non da'
comunque  luogo  alla  restituzione delle  somme  eventualmente  gia'
versate dal ricorrente alla data di  entrata in vigore della legge n.
140 del 1997, di conversione del decreto-legge n. 79 del 1997.
  Stante  tale   divieto,  esplicitamente  stabilito  dal   comma  10
dell'art. 9 -bis  del citato decretolegge n. 79 del  1997, in ipotesi
di  definizione  della  lite   fiscale,  le  sentenze  favorevoli  al
ricorrente, contrariamente  a quanto disposto dall'art.  68, comma 2,
del decreto legislativo  n. 546 del 1992, non danno  luogo a rimborso
delle somme dallo  stesso versate alla data del 30  maggio 1997, data
di  entrata in  vigore delle  disposizioni  di cui  all'art. 9  -bis,
introdotto dalla menzionata legge di conversione.
  Tuttavia,  ove  sia  intervenuta,  antecedentemente  alla  data  di
definizione  della lite,  una  sentenza favorevole  al ricorrente,  e
risultino, comunque, iscritte a ruolo  somme a titolo provvisorio non
versate fino alla data del 30 maggio 1997, compete al contribuente lo
sgravio delle stesse.
Obbligati solidali.
  La  definizione  estingue  il  rapporto  tributario  oggetto  della
controversia.
  Consegue che,  nei casi in  cui tale rapporto sia  stato instaurato
nei confronti  di piu' debitori  solidali, si verificano  le seguenti
situazioni:
  ove sia stato presentato un unico  ricorso da tutti i coobbligati o
interessati  a  ricorrere, il  versamento  eseguito  da uno  di  essi
estingue  la controversia  anche  nei confronti  di  tutti gli  altri
coobbligati;
  ove siano  stati presentati  distinti ricorsi da  parte di  tutti i
soggetti  coobbligati  o  interessati   a  ricorrere,  il  versamento
eseguito da uno di essi estingue non solo la controversia nella quale
egli  e' parte,  bensi anche  le  liti fiscali  promosse dagli  altri
coobbligati od interessati a ricorrere;
  ove sia  stato presentato ricorso  da parte di alcuni  soltanto dei
coobbligati o interessati a ricorrere,  il versamento eseguito da uno
di essi estingue la lite  pendente e definisce il rapporto tributario
controverso, con la conseguenza che  la pretesa tributaria viene meno
anche  nei confronti  degli altri  soggetti per  i quali  il rapporto
sarebbe divenuto definitivo per mancata impuguazione.
Estinzione del giudizio.
  Il pagamento delle somme dovute per la volontaria definizione della
lite,  determinando  la  cessazione  della  materia  del  contendere,
estingue automaticamente il giudizio.
  Con riferimento  al momento del pagamento,  occorre distinguere due
ipotesi:
   1) liti pendenti dinanzi ad una commissione tributaria;
  2)  liti  per  le  quali  siano pendenti  i  termini  per  proporre
impugnazione avverso decisioni emesse  da commissioni di primo grado,
di  secondo grado  e  centrale, nonche'  avverso  sentenze emesse  da
commissioni tributarie provinciali e regionali.
  Nella  prima  ipotesi, come  espressamente  previsto  dal comma  10
dell'art  9-bis  del piu' volte  citato decretolegge n. 79  del 1997,
l'estinzione e'  dichiarata dalla commissione  tributaria competente,
previo  accertamento della  regolarita' formale  del procedimento  di
definizione.  L'estinzione e'  dichiarata, a  norma dell'art.  46 del
decreto legislativo n. 546 del  1992, con decreto presidenziale o con
sentenza, a seconda  della fase in cui il giudizio  stesso si trovava
al momento della definizione.
  Gli  uffici interessati  dovranno depositare  presso la  segreteria
della  commissione  stessa  copia  dell'attestazione  di  versamento,
unitaniente  a   copia  della  relativa  comunicazione   inviata  dal
contribuente. Gli  uffici medesimi avranno  cura di apporre  in calce
alla documentazione  prodotta dal contribuente  apposita attestazione
concernente la regolarita' o meno della definizione richiesta.
  Nella  seconda  ipotesi,  per  la   quale  non  si  rinviene  nella
disposizione in  esame una  esplicita disciplina,  si ritiene  che al
fine della  estinzione della  lite debba assumere  rilievo unicamente
l'acceramento  della regolarita'  o meno  della definizione  da parte
dell'ufficio, che  ne dara' comunicazione al  contribuente, invitando
lo stesso  ad integrare  il versamento  nel caso  che l'insufficiente
pagamento sia ritenuto imputabile ad errore scusabile.
  L'integrazione del pagamento da  parte del contribuente comporta il
venir meno  della pretesa erariale,  ferma restando la  debenza delle
somme comunque dovute in base al comma 7 dell'art. 9-bis.
Errore scusabile.
  Il  comma 11  dell'art. 9  -bis  in esame  prevede un  procedimento
correttivo  dinanzi   alla  commissione  tributaria  in   ipotesi  di
versamento  insufficiente  delle  somme  dovute  per  la  definizione
imputabile ad errore scusabile.
  In  tale  ipotesi,  la  commissione  tributaria  fissa  un  termine
perentorio,  non  superiore  a  giorni  trenta,  entro  il  quale  il
ricorrente deve  effettuare il  versamento integrativo,  previsto dal
citato comma 11, costituito dalla  differenza tra la somma dovuta per
la definizione e quella versata,  nonche' dai relativi interessi - da
calcolarsi  su  detta  differenza  - al  saggio  legale,  attualmente
fissato nella misura del cinque per cento.
  Entro quindici  giorni da tale  versamento, il contribuente  ne da'
comunicazione alla  commissione tributaria mediante  deposito, presso
la segreteria della stessa, di fotocopia del relativo attestato.
  La commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.
                                * * *
  Gli uffici in indirizzo sono  pregati di dare la massima diffusione
al contenuto della presente circolare.
                                            Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                   Romano