Alle direzioni regionali delle entrate Alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate Agli uffici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto Ai centri di servizio delle imposte dirette Agli uffici del registro Al dipartimento del territorio Alle direzioni compartimentali del territorio Alle commissioni tributarie provinciali e regionali Alle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Bolzano e di Trento Alla Commissione tributaria centrale Al Segretariato generale Al Comando generale della guardia di finanza Al Servizio centrale degli ispettori tributari All'Avvocatura generale dello Stato Alle Avvocature distrettuali dello Stato L'esigenza di conseguire lo sfoltimento del contenzioso aveva gia' suggerito al legislatore le disposizioni introdotte con l'art. 2 - quinquies del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, volte alla definizione delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie. Alla medesima finalita' sono intese le disposizioni introdotte con l'art. 9 -bis del decreto - legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con le quali la chiusura delle liti fiscali viene riproposta con alcune siguificative innovazioni. Si rende, pertanto, necessario fornire le istruzioni di seguito riportate, alle quali gli uffici interessati vorranno uniformemente attenersi al fine della puntuale applicazione delle disposizioni in argomento. TESTO NORMATIVO Si riporta di seguito il testo normativo - commi da 6 a 11 dell' art. 9 -bis del decretolegge n. 79 del 1997 - le cui disposizioni, in quanto derivanti da modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dalla data del 30 maggio 1997, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Art 9 -bis. ... (omissis)... 6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1 aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente: a) con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la lite e' d'importo fino a lire 5 milioni; b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo e' d'importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni. 7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal ricorrente. 8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende: a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore e' costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili e' costituito dall'imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio e' pendente, dopo che e' intervenuta sentenza di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo e' comunque il valore accertato. 10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente da' comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la commissione tributaria della regolarita' dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La commissione tributaria, accertata la regolarita' formale del procedimento, ne dichiara l'estinzione. 11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro quindici giorni il contribuente da' comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento. ... (omissis)... Liti fiscali definibili. Nell'ambito di applicazione delle disposizioni succitate rientrano le liti fiscali concernenti: a) gli avvisi di accertamento; b) i provvedimenti di irrogazione di sanzioni; c) ogni altro atto di imposizione, nonche' l'avviso di liquidazione, l'ingiunzione e il ruolo, nei casi in cui costituiscono il primo atto che manifesta la pretesa impositiva. Non rientrano tra le liti fiscali definibili i giudizi in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili aventi ad oggetto l'impugnazione di atti di imposizione con i quali l'ufficio ha chiesto il pagamento dell'imposta principale (es: registrazione d'ufficio, richiesta di registrazione di atti giudiziari), dell'imposta suppletiva e dell'imposta complementare diversa da quella per maggior valore accertato (es: decadenza dalle agevolazioni tributarie). Si precisa che la definizione non puo', comunque, riguardare il contributo per il Servizio sanitario nazionale. Per l'ammissione alla definizione agevolata delle liti fiscali debbono, inoltre, sussistere entrambi i requisiti della pendenza e del limite di valore, di cui si dira' nel prosieguo. Pendenza della lite. Il requisito della pendenza della lite deve sussistere alla data del 1 aprile 1996. A tale data la lite deve essere pendente dinanzi alle commissioni tributarie. Ne consegue che restano escluse dalla definizione le liti fiscali che, alla predetta data del 1 aprile 1996, erano pendenti dinanzi alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, nonche' le controversie instaurate in sede di contenzioso amministrativo o dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, concernenti i tributi sottratti alla giurisdizione delle commissioni tributarie. In particolare, si ha pendenza: in primo grado, quando in data anteriore al 1 aprile 1996 sia stato proposto ricorso avverso l'atto di imposizione o il provvedimento di irrogazione di sanzioni dinanzi alla commissione tributaria di primo grado e non sia intervenuta, alla medesima data, la decisione del giudice di primo grado; in secondo grado, quando antecedentemente alla predetta data sia stato proposto appello dinanzi alla commissione tributaria di secondo grado e non sia intervenuta, alla medesima data, la decisione del giudice d'appello; in commissione tributaria centrale, quando antecedentemente al 1 aprile 1996 sia stato proposto ricorso dinanzi a tale organo e non sia, alla medesima data, intervenuta la relativa decisione. Sono, inoltre, da considerare pendenti alla data del 1 aprile 1996 i giudizi per i quali alla predetta data pendevano i termini per proporre appello e ricorso alla commissione tributaria centrale. Del pari, sono da considerare pendenti alla data del 1 aprile 1996 i giudizi che a tale data risultavano devoluti a seguito di rinvio alle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado od alla commissione tributaria centrale. Ove, in relazione a liti pendenti alla data del 1 aprile 1996, siano successivamente intervenuti il passaggio in giudicato della decisione o della sentenza o altra causa di estinzione del giudizio la definizione non puo' aver luogo. Valore della lite. Per l'ammissione alla definizione agevolata il valore della controversia non deve essere superiore a lire 30 milioni. Ove si tratti di controversie relative ad atti di imposizione, il valore della lite va determinato sulla base della sola imposta o maggiore imposta accertata dall'ufficio, con esclusione degli interessi e delle sanzioni irrogate con il medesimo atto impositivo. Nell'ipotesi in cui un unico atto di imposizione si riferisca a piu' imposte (es: I.R.PE.F. e I.LO.R ovvero I.R.PE.G. e I.LO.R.) il valore della lite e' costituito dalla somma di queste. Qualora un atto di imposizione si riferisca anche al contributo per il Servizio sanitario nazionale, l'importo relativo a quest'ultimo, attesa la sua natura contributiva, non concorre alla determinazione del valore della lite. Per i giudizi in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore della lite va determinato con esclusivo riferimento all'imposta relativa al maggiore imponibile accertato dall'ufficio; per gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 1 gennaio 1996 il valore dalla lite va desunto direttamente dall'avviso di liquidazione allegato al suddetto avviso di accertamento. Nel caso di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti di irrogazione di sanzioni, il valore della lite e' costituito dall'importo della sanzione irrogata, ovvero, in caso di piu' sanzioni irrogate con unico atto, dalla somma di queste. Ove siano intervenute una o piu' decisioni di commissioni tributarie, di qualsiasi grado, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione e' sempre l'imposta o maggiore imposta accertata dall'ufficio, ovvero l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato dall'ufficio. Pertanto, non si deve tenere conto delle decisioni degli organi giudicanti. Lo stesso criterio si applica alle liti relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni. Somme dovute per la definizione - termine e modalita' di versamento - comunicazione. Le liti fiscali di valore fino a lire 5 milioni sono definite con il versamento della somma di lire 500.000; le liti fiscali di valore superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni sono definite con il versamento di una somma pari al 20 per cento del valore stesso. Il versamento delle somme dovute a titolo di definizione deve essere eseguito entro il 31 luglio 1997; per ciascuna lite pendente e' effettuato un separato versamento. Il pagamento va effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del pagamento, utilizzando la distinta di versamento Mod. 8, Modulario F, Riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11; Modulario F, Riscossione n. 11; le persone fisiche e le societa' di persone possono effettuare il versamento anche mediante delega alla banca, utilizzando la delega di pagamento di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinta da carta bianca e grafica colore azzurro. Per il pagamento si utilizza lo stesso codice - tributo gia' istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 591, e quindi il codice 1452, denominato: "chiusura lite fiscale pendente". Le somme di cui al predetto codice, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'Erario / Stato, al Capo VI, Capitolo 1180, non articolato. Si fa presente che per i modelli 8, 11 e per la delega bancaria non e' necessario indicare il periodo di riferimento o l'anno di imposta per il quale il versamento e' stato effettuato, nonche' l'ufficio tributario cui e' diretta la dichiarazione dei redditi. Conseguentemente sul supporto magnetico, per ciascuna operazione di versamento, non vanno imputati, da parte del concessionario o della banca, i campi relativi ai predetti dati anche se indicati sui modelli. Si evidenzia, poi, che per i predetti versamenti, anche se effettuati da soggetti intestatari di conto fiscale, non e' previsto l'uso dei modelli da conto fiscale, considerato che tali versamenti sono esclusi dal sistema del conto fiscale stesso. Entro quindici giorni dalla data del pagamento, l'interessato ne da' comunicazione scritta all'ufficio competente con plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, unendo la fotocopia dell'attestazione di versamento (si riporta, in allegato, a titolo esemplificativo, uno schema di comunicazione che potra' essere utilizzato dal contribuente). Si precisa, inoltre, che nel caso di "errore scusabile" previsto dal comma 11 del citato art. 9 -bis, il pagamento delle maggiori somme dovute ad integrazione di quelle gia' versate va eseguito secondo le modalita' sopraindicate, utilizzando il codice - tributo 1452. L'importo degli interessi legali e' versato cumulativamente all'ammontare dovuto ai fini dell'integrazione. ULTERIORI SOMME COMUNQUE DOVUTE Come stabilito dal comma 7 dell' art. 9 -bis del decreto - legge n. 79 del 1997, l'interessato, oltre alle somme da versare a titolo di definizione, e' tenuto a corrispondere le somme, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate, il cui pagamento e' previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Tali disposizioni sono contenute negli artt. 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 13 del decreto legislativo n. 347 del 1990, 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972 e 40 del decreto legislativo n. 346 del 1990, nonche' nell'art. 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Con particolareriferimento al grado in cui trovasi la lite al momento del pagamento per la definizione, l'interessato e', pertanto, tenuto a corrispondere: A) prima del deposito della decisione della soppressa commissione tributaria di primo grado o della commissione tributaria provinciale: per le imposte dirette: un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o maggiore imponibile accertato dall'ufficio, ovvero la meta' di detta imposta se trattasi di accertamento parziale eseguito ai sensi dell'art. 41 -bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; per l'imposta sul valore aggiunto: la meta' dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall' ufficio; per le imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili: terzo dell'imposta corrispondente al maggior valore accertato dall'ufficio; B) dopo il deposito della decisione della soppressa commissione tributaria di primo grado: per le imposte dirette: i due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggiore imponibile deciso dalla commissione; per l'imposta sul valore aggiunto: i due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggiore imponibile deciso dalla commissione; per le imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili: i due terzi dell'imposta relativa all'imponibile deciso dalla commissione; C) dopo il deposito della decisione della soppressa commissione tributaria di secondo grado: per le imposte dirette: i tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggiore imponibile deciso dalla commissione, nonche' i tre quarti della soprattassa dovuta; per l'imposta sul valore aggiunto: i tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggiore imponibile deciso dalla commissione, nonche' i tre quarti della soprattassa dovuta; per le imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili: l'intera imposta corrispondente all'imponibile deciso dalla commissione; D) dopo il deposito della sentenza della commissione tributaria provinciale con la quale e' stato respinto il ricorso: i due terzi dell'imposta o maggiore imposta accertata dall'ufficio o dell'imposta corrispondente al maggior valore accertato dall'ufficio; E) dopo il deposito della sentenza della commissione tributaria provinciale con la quale e' stato parzialmente accolto il ricorso: l'intera somma dovuta in base alla sentenza, se inferiore o pari ai due terzi dell'imposta omaggiore imposta accertata dall'ufficio o dell'imposta corrispondente al maggior valore accertato dall'ufficio, ovvero i predetti due terzi, se l'importo dovuto in applicazione della sentenza e' superiore a tale limite; F) dopo il deposito della sentenza della commissione tributaria regionale, se confermativa della sentenza di primo grado di rigetto o parziale accoglimento del ricorso: la differenza tra quanto dovuto in base a detta sentenza e quanto precedentemente versato. Atteso che, per espresso dettato normativo, la definizione delle liti fiscali riveste natura oblativa, la definizione medesima non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 1997, di conversione del decreto-legge n. 79 del 1997. Stante tale divieto, esplicitamente stabilito dal comma 10 dell'art. 9 -bis del citato decretolegge n. 79 del 1997, in ipotesi di definizione della lite fiscale, le sentenze favorevoli al ricorrente, contrariamente a quanto disposto dall'art. 68, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, non danno luogo a rimborso delle somme dallo stesso versate alla data del 30 maggio 1997, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 9 -bis, introdotto dalla menzionata legge di conversione. Tuttavia, ove sia intervenuta, antecedentemente alla data di definizione della lite, una sentenza favorevole al ricorrente, e risultino, comunque, iscritte a ruolo somme a titolo provvisorio non versate fino alla data del 30 maggio 1997, compete al contribuente lo sgravio delle stesse. Obbligati solidali. La definizione estingue il rapporto tributario oggetto della controversia. Consegue che, nei casi in cui tale rapporto sia stato instaurato nei confronti di piu' debitori solidali, si verificano le seguenti situazioni: ove sia stato presentato un unico ricorso da tutti i coobbligati o interessati a ricorrere, il versamento eseguito da uno di essi estingue la controversia anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati; ove siano stati presentati distinti ricorsi da parte di tutti i soggetti coobbligati o interessati a ricorrere, il versamento eseguito da uno di essi estingue non solo la controversia nella quale egli e' parte, bensi anche le liti fiscali promosse dagli altri coobbligati od interessati a ricorrere; ove sia stato presentato ricorso da parte di alcuni soltanto dei coobbligati o interessati a ricorrere, il versamento eseguito da uno di essi estingue la lite pendente e definisce il rapporto tributario controverso, con la conseguenza che la pretesa tributaria viene meno anche nei confronti degli altri soggetti per i quali il rapporto sarebbe divenuto definitivo per mancata impuguazione. Estinzione del giudizio. Il pagamento delle somme dovute per la volontaria definizione della lite, determinando la cessazione della materia del contendere, estingue automaticamente il giudizio. Con riferimento al momento del pagamento, occorre distinguere due ipotesi: 1) liti pendenti dinanzi ad una commissione tributaria; 2) liti per le quali siano pendenti i termini per proporre impugnazione avverso decisioni emesse da commissioni di primo grado, di secondo grado e centrale, nonche' avverso sentenze emesse da commissioni tributarie provinciali e regionali. Nella prima ipotesi, come espressamente previsto dal comma 10 dell'art 9-bis del piu' volte citato decretolegge n. 79 del 1997, l'estinzione e' dichiarata dalla commissione tributaria competente, previo accertamento della regolarita' formale del procedimento di definizione. L'estinzione e' dichiarata, a norma dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992, con decreto presidenziale o con sentenza, a seconda della fase in cui il giudizio stesso si trovava al momento della definizione. Gli uffici interessati dovranno depositare presso la segreteria della commissione stessa copia dell'attestazione di versamento, unitaniente a copia della relativa comunicazione inviata dal contribuente. Gli uffici medesimi avranno cura di apporre in calce alla documentazione prodotta dal contribuente apposita attestazione concernente la regolarita' o meno della definizione richiesta. Nella seconda ipotesi, per la quale non si rinviene nella disposizione in esame una esplicita disciplina, si ritiene che al fine della estinzione della lite debba assumere rilievo unicamente l'acceramento della regolarita' o meno della definizione da parte dell'ufficio, che ne dara' comunicazione al contribuente, invitando lo stesso ad integrare il versamento nel caso che l'insufficiente pagamento sia ritenuto imputabile ad errore scusabile. L'integrazione del pagamento da parte del contribuente comporta il venir meno della pretesa erariale, ferma restando la debenza delle somme comunque dovute in base al comma 7 dell'art. 9-bis. Errore scusabile. Il comma 11 dell'art. 9 -bis in esame prevede un procedimento correttivo dinanzi alla commissione tributaria in ipotesi di versamento insufficiente delle somme dovute per la definizione imputabile ad errore scusabile. In tale ipotesi, la commissione tributaria fissa un termine perentorio, non superiore a giorni trenta, entro il quale il ricorrente deve effettuare il versamento integrativo, previsto dal citato comma 11, costituito dalla differenza tra la somma dovuta per la definizione e quella versata, nonche' dai relativi interessi - da calcolarsi su detta differenza - al saggio legale, attualmente fissato nella misura del cinque per cento. Entro quindici giorni da tale versamento, il contribuente ne da' comunicazione alla commissione tributaria mediante deposito, presso la segreteria della stessa, di fotocopia del relativo attestato. La commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento. * * * Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano