IL PRESIDENTE
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
  Visto l'art. 15, comma 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
  Vista la deliberazione dell'Ufficio  di Presidenza della Camera dei
deputati in data  10 luglio 1997 concernente la  proroga della durata
delle  fidejussioni  connesse  al  contributo statale  ai  partiti  e
movimenti  politici  per  le  elezioni suppletive  della  Camera  dei
deputati della  XII legislatura  e per le  elezioni della  Camera dei
deputati del 21 aprile 1996;
  Visti  gli  articoli 2  e  6  del  regolamento  dei servizi  e  del
personale;
                              Decreta:
  E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della
Camera  dei deputati  indicata  in premessa  e  allegata al  presente
decreto, di cui fa parte integrante.
   Roma, 10 luglio 1997
                                                      Il Presidente
                                                         Violante
 Il Segretario generale
       Zampini