(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                          XIII LEGISLATURA
 (Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 55/1997)
  Oggetto: Proroga della durata  delle garanzie fidejussorie connesse
al contributo statale ai partiti e movimenti politici per le elezioni
suppletive della XII legislatura le  elezioni politiche del 21 aprile
1996.
(Riunione di giovedi' 10 luglio 1997.
                       L'UFFICIO DI PRESIDENZA
  Vista la delibera  adottata dal Collegio istituito  presso la Corte
dei conti  per il controllo  delle spese elettorali e  delle relative
fonti di finanziamento dei partiti e movimenti politici, con la quale
e' stato  stabilito che  il termine previsto  dall'art. 12,  comma 3,
della legge 10 dicembre 1993, n.  515, quale inizio del periodo entro
cui il Collegio predetto deve  concludere le operazioni di controllo,
decorre dal 23 gennaio 1997;
  Visto il  decreto del  Presidente della Camera  dei deputati  del 7
maggio  1996,  che  ha  reso  esecutiva  la  delibera  in  pari  data
dell'Ufficio di  Presidenza relativa  agli adempimenti, a  carico dei
partiti  e movimenti  politici, conseguenti  all'applicabilita' delle
sanzioni di cui  ai commi 13 e seguenti dell'art.  15 della ricordata
legge  n.  515 del  1993  al  contributo  dello Stato  connesso  alle
elezioni suppletive  introdotto dagli articoli  1 e 2 della  legge 27
luglio 1995, n. 309;
  Visto il regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n.
515;
  Considerato che  le garanzie fidejussorie presentate  dai partiti e
movimenti  politici, ai  sensi  rispettivamente  del sopra  ricordato
decreto del Presidente della Camera dei  deputati del 7 maggio 1996 e
del citato regolamento di attuazione della legge n. 515 del 1993, per
ottenere, in  pendenza dei controlli demandati  al Collegio istituito
presso la  Corte dei conti,  l'erogazione dei contributi  dello Stato
connessi alle elezioni suppletive della Camera dei deputati della XII
Legislatura e all'elezione  per il rinnovo della  Camera dei deputati
del 21 aprile 1996, risultano  di durata inadeguata rispetto ai tempi
per  la  conclusione  dei  controlli  di  competenza  del  menzionato
Collegio istituito presso la Corte dei conti;
  Ritenuta  la  necessita' che  la  durata  delle anzidette  garanzie
fidejussorie sia prolungata in  modo da consentime l'operativita' nel
momento  in cui,  all'esito  del controllo  effettuato dal  ricordato
Collegio istituito  presso la  Corte dei  conti, il  Presidente della
Camera dovra' eventualmente applicare  la sanzione della decurtazione
del contributo statale,  ai sensi dell'art. 15, comma  16, della piu'
volte citata legge 10 dicembre 1993, n. 515;
                              Delibera:
  La  durata della  proroga delle  garanzie fidejussorie  indicate in
premessa, prescritte  per i partiti e  movimenti politici beneficiari
dei  ricordati   contributi  dello   Stato  connessi   alle  elezioni
suppletive  della  Camera  dei   deputati  della  XII  legislatura  e
all'elezione per il  rinnovo della Camera dei deputati  del 21 aprile
1996, e' stabilita fino al 30 settembre 1997.
  Nel caso  in cui il  Collegio istituito  presso la Corte  dei conti
deliberi di avvalersi della facolta'  di ampliare, ai sensi dell'art.
12, comma 3,  secondo periodo, della legge 10 dicembre  1993, n. 515,
il termine ordinario per  la conclusione dell'attivita' di controllo,
gli  uffici  sono  autorizzati  a chiedere  ai  partiti  e  movimenti
politici interessati  una ulteriore proroga delle  anzidette garanzie
fidejussorie fino al 30 novembre 1997.