Allegato XIII LEGISLATURA (Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 55/1997) Oggetto: Proroga della durata delle garanzie fidejussorie connesse al contributo statale ai partiti e movimenti politici per le elezioni suppletive della XII legislatura le elezioni politiche del 21 aprile 1996. (Riunione di giovedi' 10 luglio 1997. L'UFFICIO DI PRESIDENZA Vista la delibera adottata dal Collegio istituito presso la Corte dei conti per il controllo delle spese elettorali e delle relative fonti di finanziamento dei partiti e movimenti politici, con la quale e' stato stabilito che il termine previsto dall'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, quale inizio del periodo entro cui il Collegio predetto deve concludere le operazioni di controllo, decorre dal 23 gennaio 1997; Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati del 7 maggio 1996, che ha reso esecutiva la delibera in pari data dell'Ufficio di Presidenza relativa agli adempimenti, a carico dei partiti e movimenti politici, conseguenti all'applicabilita' delle sanzioni di cui ai commi 13 e seguenti dell'art. 15 della ricordata legge n. 515 del 1993 al contributo dello Stato connesso alle elezioni suppletive introdotto dagli articoli 1 e 2 della legge 27 luglio 1995, n. 309; Visto il regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515; Considerato che le garanzie fidejussorie presentate dai partiti e movimenti politici, ai sensi rispettivamente del sopra ricordato decreto del Presidente della Camera dei deputati del 7 maggio 1996 e del citato regolamento di attuazione della legge n. 515 del 1993, per ottenere, in pendenza dei controlli demandati al Collegio istituito presso la Corte dei conti, l'erogazione dei contributi dello Stato connessi alle elezioni suppletive della Camera dei deputati della XII Legislatura e all'elezione per il rinnovo della Camera dei deputati del 21 aprile 1996, risultano di durata inadeguata rispetto ai tempi per la conclusione dei controlli di competenza del menzionato Collegio istituito presso la Corte dei conti; Ritenuta la necessita' che la durata delle anzidette garanzie fidejussorie sia prolungata in modo da consentime l'operativita' nel momento in cui, all'esito del controllo effettuato dal ricordato Collegio istituito presso la Corte dei conti, il Presidente della Camera dovra' eventualmente applicare la sanzione della decurtazione del contributo statale, ai sensi dell'art. 15, comma 16, della piu' volte citata legge 10 dicembre 1993, n. 515; Delibera: La durata della proroga delle garanzie fidejussorie indicate in premessa, prescritte per i partiti e movimenti politici beneficiari dei ricordati contributi dello Stato connessi alle elezioni suppletive della Camera dei deputati della XII legislatura e all'elezione per il rinnovo della Camera dei deputati del 21 aprile 1996, e' stabilita fino al 30 settembre 1997. Nel caso in cui il Collegio istituito presso la Corte dei conti deliberi di avvalersi della facolta' di ampliare, ai sensi dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il termine ordinario per la conclusione dell'attivita' di controllo, gli uffici sono autorizzati a chiedere ai partiti e movimenti politici interessati una ulteriore proroga delle anzidette garanzie fidejussorie fino al 30 novembre 1997.