IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi correnti  di coltivazione  dei terreni  e di  allevamento e
governo del  bestiame, nonche'  delle consuetudini  locali, determina
per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego
di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 16 della
legge 28  novembre 1996, n.  608, concernente l'accertamento  ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto il  decreto ministeriale del 12  giugno 1971 con il  quale e'
stata approvata la deliberazione del  12 marzo 1971 della commissione
provinciale per la manodopera agricola di Pescara;
  Viste le deliberazioni del 26 aprile  1996 e del 5 marzo 1997 della
commissione provinciale per la manodopera  agricola di cui all'art. 4
del decreto-legge  3 febbraio  1970, n.  7, convertito  con modifiche
nella legge 11 marzo  1970, n. 83, con la quale  si e' proceduto alla
revisione dei  valori medi per ettaro  coltura e per ciascun  capo di
bestiame,   precedentemente  approvati   con   il  predetto   decreto
ministeriale;
  Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;Decreta:
  I valori medi  di impiego di manodopera, per singola  coltura e per
ciascun capo di bestiame nella provincia di Pescara, sono determinati
nelle  misure  indicate  nell'allegata tabella  secondo  le  proposte
contenute nelle  deliberazioni datate 26  aprile 1996 e 5  marzo 1997
della commissione provinciale per  la manodopera agricola di Pescara,
ai sensi  dell'art. 9-quinquies,  comma 15,  della legge  26 novembre
1996, n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 luglio 1997
                                                    Il Ministro: Treu