IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti i commi 6 e 6-bis dell'art.  8 del decreto - legge 23 gennaio
1993,  n. 16,  convertito, con  modificazioni, nella  legge 24  marzo
1993, n.  75, che, relativamente ai  periodi di imposta 1992  - 1996,
dispongono,  per  le  finalita'  ed  alle  condizioni  ivi  indicate,
l'esenzione  dal pagamento  dell'imposta  sul  reddito delle  persone
fisiche,  dell'imposta   sul  reddito  delle  persone   giuridiche  e
dell'imposta  locale  sui  redditi  sugli  utili  reinvestiti  e,  in
alternativa, la concessione  di un credito d'imposta  e che prevedono
l'emanazione di decreti del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  di concerto  con  il Ministro  del  lavoro e  della
previdenza sociale e  con il Ministro delle finanze,  per stabilire i
criteri e  le modalita'  di attuazione  delle disposizioni  dei commi
medesimi;
  Considerata la necessita' di provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'esenzione dall'imposta  sul  reddito  delle persone  fisiche,
dall'imposta  sul reddito  delle  persone  giuridiche e  dall'imposta
locale sui redditi prevista per ciascun periodo d'imposta 1992, 1993,
1994,  1995 e  1996 dall'art.  8,  comma 6,  del decreto  - legge  23
gennaio 1993,  n. 16, convertito,  con modificazioni, nella  legge 24
marzo 1993, n. 75, e' riconosciuta a favore dei soggetti, individuati
dal predetto art.  8, comma 6, obbligati alla  tenuta delle scritture
contabili ai sensi dell'articolo 14  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre  1973, n. 600, o che abbiano  optato o optino
per la  tenuta della contabilita' ordinaria.  L'esenzione e' concessa
sugli utili dichiarati dai predetti soggetti e direttamente impiegati
nelle  attivita' di  cui al  programma previsto  dall'art. 3,  fino a
concorrenza del costo degli investimenti.
  2. I soggetti  aventi diritto sono tenuti  a chiedere espressamente
l'esenzione di cui al comma 1, per ciascun periodo d'imposta, in sede
di dichiarazione dei redditi.
  3. Per i redditi prodotti nel periodo d'imposta 1992 l'esenzione e'
richiesta  con  istanza al  competente  ufficio  delle entrate  entro
centoventi  giorni   dalla  data  di  pubblicazione   nella  Gazzetta
Ufficiale   del  presente   decreto.   La  tempestiva   presentazione
dell'istanza da' diritto agli eventuali rimborsi delle imposte.