Art. 2.
  1. In  alternativa al beneficio di  cui all'art. 1, i  soggetti ivi
indicati  possono optare,  compilando l'apposito  prospetto contenuto
nella dichiarazione dei  redditi, per il credito  di imposta previsto
dall'art. 8,  comma 6 -bis, del  decreto - legge 23  gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, nella  legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale  credito d'imposta  puo' essere  utilizzato, anche  a titolo  di
acconto,  per il  pagamento  dell'imposta sul  reddito delle  persone
fisiche,  dell'imposta   sul  reddito  delle  persone   giuridiche  e
dell'imposta locale sui  redditi dovute per il  periodo d'imposta nel
quale vengono effettuati gli investimenti.
  2. Ai  fini della concessione dei  benefici di cui all'art.  1 e al
presente articolo, per i periodi d'imposta non coincidenti con l'anno
solare, si tiene conto di quelli  in corso al 31 dicembre di ciascuno
degli anni indicati al comma 1 dell'art. 1.