Art. 2. 1. In alternativa al beneficio di cui all'art. 1, i soggetti ivi indicati possono optare, compilando l'apposito prospetto contenuto nella dichiarazione dei redditi, per il credito di imposta previsto dall'art. 8, comma 6 -bis, del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75. Tale credito d'imposta puo' essere utilizzato, anche a titolo di acconto, per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute per il periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui all'art. 1 e al presente articolo, per i periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, si tiene conto di quelli in corso al 31 dicembre di ciascuno degli anni indicati al comma 1 dell'art. 1.