Art. 3. 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, il programma delle attivita' che intendono intraprendere, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti e dei piani di assunzione di mano d'opera e con la specificazione dei tempi di attuazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa consultazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvede all'approvazione del programma. 2. L'esenzione e il credito di imposta di cui rispettivamente ai commi 6 e 6 -bis dell'art. 8 del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, non sono riconosciuti se la copia del programma previsto dal comma precedente non e' esibita o trasmessa all'ufficio delle entrate in caso di richiesta.