Art. 3.
  1. I soggetti di cui all'art.  1, comma 1, sono tenuti a comunicare
al  Ministero  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale  delle miniere,  il programma delle  attivita' che
intendono  intraprendere,  con   l'indicazione  dell'ammontare  degli
investimenti  e dei  piani di  assunzione di  mano d'opera  e con  la
specificazione dei tempi di  attuazione. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato,  previa consultazione del Ministero
del lavoro e della  previdenza sociale, provvede all'approvazione del
programma.
  2. L'esenzione  e il credito  di imposta di cui  rispettivamente ai
commi 6 e 6 -bis dell'art. 8  del decreto - legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, nella  legge 24 marzo 1993, n. 75,
non sono  riconosciuti se la  copia del programma previsto  dal comma
precedente non  e' esibita o  trasmessa all'ufficio delle  entrate in
caso di richiesta.