Art. 4.
  1.  Entro  sei  mesi  dalla   scadenza  dei  termini  indicati  per
l'attuazione   del  programma,   il  Ministero   dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con  il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale:
  a)   verifica  l'investimento   degli   utili   che  hanno   fruito
dell'esenzione ovvero  l'ammontare del  costo degli  investimenti, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto;
  b) controlla l'attuazione dei piani di assunzione di mano d'opera.
  2. Il  Ministero dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato
comunica, entro e non oltre il 31 dicembre 1997, i dati relativi alle
verifiche di cui al comma 1 al Ministero delle finanze, che provvede:
  a) in caso di inosservanza delle disposizioni del comma 6 dell'art.
8  del  decreto-legge  23  gennaio   1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 24  marzo 1993,  n. 75,  e di  quelle del
presente decreto, all'accertamento del reddito, nella misura prevista
dal comma 6 del  predetto art. 8 del decreto - legge  n. 16 del 1993,
ai  sensi  dell'art.  41  -bis   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre 1973, n.  600; in  tal caso si  applicano le
disposizioni  di cui  all'art.  9 del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  b) in caso  di inosservanza delle disposizioni del  comma 6-bis del
predetto art.  8 del  decreto-legge n.  16 del 1993  e di  quelle del
presente  decreto,  al  recupero   del  credito  d'imposta  ai  sensi
dell'art. 36 -bis del citato decreto n. 600 del 1993.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 aprile 1997
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               Bersani
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                                Treu
                      Il Ministro delle finanze
                                Visco
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 172