Art. 4. 1. Entro sei mesi dalla scadenza dei termini indicati per l'attuazione del programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: a) verifica l'investimento degli utili che hanno fruito dell'esenzione ovvero l'ammontare del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; b) controlla l'attuazione dei piani di assunzione di mano d'opera. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, entro e non oltre il 31 dicembre 1997, i dati relativi alle verifiche di cui al comma 1 al Ministero delle finanze, che provvede: a) in caso di inosservanza delle disposizioni del comma 6 dell'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e di quelle del presente decreto, all'accertamento del reddito, nella misura prevista dal comma 6 del predetto art. 8 del decreto - legge n. 16 del 1993, ai sensi dell'art. 41 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) in caso di inosservanza delle disposizioni del comma 6-bis del predetto art. 8 del decreto-legge n. 16 del 1993 e di quelle del presente decreto, al recupero del credito d'imposta ai sensi dell'art. 36 -bis del citato decreto n. 600 del 1993. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 aprile 1997 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro delle finanze Visco Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 172