(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                              Art. 15.
Comma 1.
  L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Comma 2.
  Entro  il   mese  di   ottobre  di  ogni   anno  il   consiglio  di
amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo
all'esercizio  successivo  e, entro  dieci  giorni,  lo trasmette  al
Ministero del tesoro.  A quest'ultimo devono essere  trasmesse per la
relativa  approvazione   anche  le   variazioni  di   preventivo  che
intervengono nel corso dell'esercizio.
Comma 3.
  Entro  tre mesi  dal  termine, sentita  la  relazione del  collegio
sindacale   sul   rendiconto   del   direttore,   il   consiglio   di
amministrazione  predispone  ed  approva il  bilancio  dell'esercizio
chiuso  il   31  dicembre   e,  unitamente  alla   propria  relazione
sull'evoluzione della situazione tecnica  e patrimoniale dell'ente ed
alla  proposta  di  sistemazione   dell'avanzo  e  del  disavanzo  di
gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.
   (Omissis).
                              Art. 19.
Comma unico.
  L'esercizio nel quale entrera' in vigore il presente statuto verra'
prorogato al 31 dicembre e avra' pertanto la durata di quindici mesi.
Il consiglio, di conseguenza, provvedera' a modificare il bilancio di
previsione all'epoca vigente.