Allegato Art. 15. Comma 1. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Comma 2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e, entro dieci giorni, lo trasmette al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio. Comma 3. Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del collegio sindacale sul rendiconto del direttore, il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo e del disavanzo di gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro. (Omissis). Art. 19. Comma unico. L'esercizio nel quale entrera' in vigore il presente statuto verra' prorogato al 31 dicembre e avra' pertanto la durata di quindici mesi. Il consiglio, di conseguenza, provvedera' a modificare il bilancio di previsione all'epoca vigente.