Allegato 2 All. 2a -Comunicazione inizio sperimentazione di fase I, II, III, bioequivalenza e biodisponibilita'. La comunicazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dall'arruolamento del primo paziente per ciascun centro a firma del rappresentante legale (o di un suo delegato) della ditta / ente che funge da sponsor della sperimentazione. Essa deve indicare: 1) gli estremi della delibazione del Ministero (da allegare in copia) cui si riferisce la sperimentazione, dichiarandone la conformita' (nessun emendamento deve essere trasmesso in questa fase); 2) gli estremi dell'approvazione (da allegare in copia) da parte dei comitati etici relativi ai centri coinvolti, del protocollo; 3) copia della composizione (nome, qualifica, struttura di appartenenza) dei comitati etici che hanno espresso il parere; 4) la data di inizio e la data prevista di fine della sperimentazione; 5) specificazione completa e indirizzo dei centri partecipanti (universitari o ospedalieri; se di altro tipo, i centri debbono essere gia' stati riconosciuti idonei dal Ministero per la specifica sperimentazione). Estremi di riferimento del riconoscimento di idoneita' del Ministero per eventuali centri non universitari e non ospedalieri (da allegare). Il nome e titolo del medico responsabile della sperimentazione in ciascun centro e ruolo ricoperto nel centro; 6) il numero di soggetti in sperimentazione per ciascun centro. All. 2b -Comunicazione di completamento della sperimentazione. La comunicazione deve essere trasmessa a firma del rappresentante legale (o di un suo delegato) della ditta / ente che funge da sponsor della sperimentazione. Essa deve indicare: 1) gli estremi di riferimento della comunicazione di avvio della sperimentazione trasmessa al Ministero; 2) gli estremi della delibazione (da allegare) cui si riferisce la sperimentazione, dichiarando che la sperimentazione e' stata eseguita conformemente a detta delibazione e ad eventuali emendamenti alla delibazione stessa approvati dal Ministero; 3) gli estremi dell'approvazione, da parte dei comitati etici relativi ai centri coinvolti, del protocollo, dichiarando che la sperimentazione e' stata eseguita conformemente a quanto approvato dai comitati etici; 4) la data effettiva di inizio e fine della sperimentazione; 5) specificazione completa e indirizzo dei centri effettivamente partecipanti (universitari o ospedalieri o, se diversi, ritenuti idonei dal Ministero, indicando gli estremi di tale riconoscimento e allegandone copia); il nome e titolo del medico responsabile della sperimentazione in ciascun centro e ruolo ricoperto nel centro; 6) il numero dei soggetti effettivamente sottoposti allo studio in ciascun centro; 7) dichiarazione che sara' trasmessa al Ministero sintesi dei risultati della sperimentazione non appena elaborata. All. 2c - Comunicazione di rinuncia alla sperimentazione. La comunicazione deve essere tempestivamente trasmessa a firma del rappresentante legale (o di un suo delegato) della ditta /ente che funge da sponsor della sperimentazione. Essa deve indicare: 1) gli estremi di riferimento della delibazione (da allegare) cui si riferisce la sperimentazione o, se ancora non delibata dal Ministero, gli estremi di riferimento della richiesta di delibazione (allegare copia della sola richiesta trasmessa a suo tempo, senza gli allegati); 2) motivi della rinuncia (se dovuta a pareri non favorevoli dei comitati etici, copia dei pareri stessi). All. 2d - Comunicazione di interruzione della sperimentazione. La comunicazione deve essere trasmessa entro trenta giorni a firma del legale rappresentante (o di un suo delegato) della ditta / ente che funge da sponsor della sperimentazione. Essa deve indicare: 1) gli estremi di riferimento della delibazione (da allegare) cui si riferisce la sperimentazione; 2) gli estremi della comunicazione di avvio della sperimentazione (da allegare); 3) i motivi nel dettaglio che hanno portato alla decisione di interrompere la sperimentazione; 4) la data effettiva di avvio della sperimentazione, la data di interruzione, i centri che effettivamente avevano iniziato la sperimentazione e il numero di soggetti effettivamente reclutato per ciascun centro; 5) una sintesi dei risultati parziali ottenuti; 6) notizie sul follow up dei soggetti arruolati. N.B.: Restano validi i limiti temporali previsti dalle norme di farmacovigilanza. All. 2e - Trasmissione della sintesi dei risultati ottenuti dalla sperimentazione. La sintesi dei risultati ottenuti deve essere trasmessa al Ministero a firma del legale rappresentante (o di un suo delegato) della Ditta / ente che funge da sponsor della sperimentazione. Essa deve trasmettere: 1) copia della comunicazione di completamento della sperimentazione; 2) breve sintesi dei risultati ottenuti con particolare riferimento agli obiettivi ed alle valutazioni e conclusioni sullo studio effettuato.