Art. 2.
  Il  prestito sara'  inizialmente  rappresentato  da un  certificato
globale  al  portatore rappresentativo  di  titoli  al portatore  del
valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000 marchi tedeschi.
  I titoli saranno quotati alla Borsa valori di Francoforte.
  Fermo restando che  la Germania abbia gia' ridenominato  in EURO il
proprio debito,  all'avvio della  terza fase dell'Unione  economica e
monetaria,  il  Tesoro ridenominera'  in  EURO  i  titoli di  cui  al
presente  decreto,  cosi'  come  previsto dall'art.  109  L  (4)  del
trattato citato nelle premesse.
  La ridenominazione avverra' con le modalita' previste dal prospetto
("Offering Circular")  descrittivo del  prestito, che verra'  messo a
disposizione  dei sottoscrittori  in  coincidenza  con l'offerta  dei
titoli sul mercato.