Art. 2. Il prestito sara' inizialmente rappresentato da un certificato globale al portatore rappresentativo di titoli al portatore del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000 marchi tedeschi. I titoli saranno quotati alla Borsa valori di Francoforte. Fermo restando che la Germania abbia gia' ridenominato in EURO il proprio debito, all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, il Tesoro ridenominera' in EURO i titoli di cui al presente decreto, cosi' come previsto dall'art. 109 L (4) del trattato citato nelle premesse. La ridenominazione avverra' con le modalita' previste dal prospetto ("Offering Circular") descrittivo del prestito, che verra' messo a disposizione dei sottoscrittori in coincidenza con l'offerta dei titoli sul mercato.