Art. 3.
  Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del prestito ed i relativi
interessi sono equiparati  ai titoli del debito  pubblico italiano ed
alle loro rendite.
  Salvo  le disposizioni  previste dal  decreto -  legge 9  settembre
1992, n. 372,  convertito, con modificazioni, nella  legge 5 novembre
1992,  n. 429,  in forza  del quale  l'esenzione dalle  imposte sugli
interessi ed altri frutti delle  obbligazioni e degli altri titoli di
cui  all'art.  31 del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  29
settembre  1973, n.  601, non  si  applica ai  soggetti residenti  in
Italia, restano ferme le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico.
  Ai  fini fiscali,  i titoli  sono altresi'  esenti dall'obbligo  di
denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.