Art. 5.
  Il versamento  dell'importo sottoscritto  avverra', al  netto della
provvigione, cui al precedente art. 1, il 10 luglio 1997.
  Il  corrispettivo  in lire  italiane  del  suddetto importo,  sara'
determinato  sulla base  della quotazione  lira/marco tedesco  di due
giorni lavorativi  precedenti la suddetta data,  rilevata dalla Banca
d'Italia con  le modalita'  indicate dalla legge  12 agosto  1993, n.
312; tale  corrispettivo verra'  versato sul  capitolo 5100,  art. 2,
capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.
  Il prestito verra' rimborsato, alla pari, il 10 luglio 2007.
  Il Tesoro  si riserva  la facolta' di  procedere al  riacquisto dei
titoli sul mercato.