Art. 6.
  Sulla  base degli  elementi  contenuti nel  presente  decreto e  di
quelli derivanti dagli  usi e dalla prassi  internazionale, il Tesoro
stipulera' un  accordo con  un consorzio  di collocamento  guidato da
Deutsche Bank  Aktiengesellschaft e  Schweizerischerischer Bankverein
(Deutscheland) AG  per la assunzione  a fermo ed il  collocamento dei
titoli sui mercati internazionali.
  Il  Tesoro  riconoscera'  a   Deutsche  Bank  Aktiengesellschaft  e
Schweizerischerischer  Bankverein  (Deutscheland)   AG  che  potranno
retrocederla  in  tutto  o  in  parte  ai  soggetti  partecipanti  al
consorzio, la  provvigione del 2,5%  prevista dal precedente  art. 1,
calcolata sull'importo nominale dell'emissione.