Art. 6. Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulera' un accordo con un consorzio di collocamento guidato da Deutsche Bank Aktiengesellschaft e Schweizerischerischer Bankverein (Deutscheland) AG per la assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali. Il Tesoro riconoscera' a Deutsche Bank Aktiengesellschaft e Schweizerischerischer Bankverein (Deutscheland) AG che potranno retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione del 2,5% prevista dal precedente art. 1, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.