Art. 7.
  Al fine del  pagamento degli interessi e del  rimborso del capitale
il Tesoro stipulera' un accordo con una o piu' banche internazionali.
Le banche  incaricate di tale  servizio riceveranno i  relativi fondi
dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate
dal Tesoro.
  I rapporti tra il Tesoro e  la Banca d'Italia, o aziende di credito
incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente il prestito,
saranno regolati con separato decreto.
  Qualora  il  giorno  di  pagamento per  interessi  o  rimborso  del
capitale  scada in  un giorno  non lavorativo  nelle citta'  indicate
nell'accordo  di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo,  il
pagamento  stesso  verra'  effettuato   il  primo  giorno  lavorativo
successivo.