Art. 9.
  Successivamente  all'emissione del  prestito, e  sempre al  fine di
conseguire un miglioramento delle  condizioni di indebitamento, anche
in  considerazione delle  variazioni di  tasso di  cambio, il  Tesoro
potra' provvedere  alla ristrutturazione  del prestito  e a  tal fine
stipulare, con una o piu' primarie istituzioni finanziarie italiane o
estere, un accordo  per effetto del quale sostituira', in  tutto o in
parte, secondo  gli usi  internazionali che  regolano i  contratti di
"swap", i pagamenti in marchi tedeschi  a tasso fisso, in pagamenti a
tasso  variabile, anche  con differenti  scadenze, nonche'  in valute
diverse da quella originaria.
  Le  somme   dovute  dal   Tesoro  alla  controparte,   per  effetto
dell'operazione di  cui al precedente comma,  saranno versate tramite
la Banca d'Italia,  o le aziende di  credito eventualmente incaricate
dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le
aziende  di   credito  incaricate,  per  le   operazioni  conseguenti
all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato
decreto.