Art. 2.
  La  quota da  riservare al  fondo perequativo  di cui  all'art. 18,
comma 5, della  legge n. 580/1993 e' fissata nella  misura del 5% del
diritto  annue emesso  per l'anno  1997, calcolato  in base  al tasso
diriscossione  del  1996  rettificato   in  aumento  sulla  base  del
parametro medio di riscossione.
  Per la  ripartizione di  detto fondo  vengono stabiliti  i seguenti
criteri:
  1)   attribuzione   di   contributi   perequativi   rapportati   al
coefficiente  di rigidita'  del bilancio  al fine  di sopperire  alle
diseconomie di  scala delle Camere  di commercio con minor  numero di
ditte iscritte;
  2)  calcolo del  coefficiente di  cui al  punto 1)  sulla base  del
rapporto  tra   le  spese  obbligatorie  che   abbiano  carattere  di
generalita'  per  le  camere  di commercio  su  tutto  il  territorio
nazionale ed  il totale delle  entrate, rettificate sulla base  di un
parametro medio di riscossione;
  3) assegnazione  di contributi perequativi per  la realizzazione di
iniziative   miranti  ad   adeguare  l'espletamento   delle  funzioni
istituzionali a  livelli di  efficienza ed efficacia  organizzativa e
gestionale ed a migliorare la produttivita';
  4) determinazione  delle modalita' e procedure  di attuazione degli
interventi di  cui sopra nonche'  di gestione del fondo  con apposito
regolamento  deliberato dall'Unioncamere  e soggetto  ad approvazione
preventiva   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato.