Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo la rubrica dell'art. 3, stampata con caratteri tondi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della lege 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1997 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola 1. Al fine di assicurare la funzionalita' del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'eta' stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza (( dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, )) presentate entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritaria mente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esu bero rispetto alle esigenze di organico relative all'anno scolastico (( o all'anno accademico )) 1997-98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione e' accertato al termine delle opera zioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avra' luogo in base all'eta' anagrafica. (( Fino all'attribuzione del trattamento pensionistico spettante e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, al personale di cui al presente comma continua ad essere corrisposto il trattamento di servizio, fatti salvi gli even tuali conguagli che si rendano necessari. Il presente comma si applica ai dirigenti scolastici qualora, a seguito dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, abbiano perso la sede di titolarita'. )) 2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessa zioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell'anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono altresi' accolte altre domande di dimissioni anticipate con decorrenza (( dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98. )) A tale fine, le domande di risolu zione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto esclusivamente della piu' elevata eta' anagrafica degli interessati. (( 3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio: )) (( a) del personale cessato dal servizio per invalidita' derivante )) (( o meno da causa di servizio, nonche' di personale privo della )) (( vista; )) (( b) del personale che abbia raggiunto il limite di eta' per il )) (( collocamento a riposo d'ufficio o sia in possesso di )) (( un'anzianita' contributiva utile a pensione pari o superiore a )) (( 40 anni; )) (( c) del personale che si trovi nella situazione prevista e )) (( disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge )) (( 23 dicembre 1994, n. 724, ivi compreso quello mantenuto in )) (( servizio all'estero ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, )) (( della legge 25 agosto 1982, n. 604; )) (( d) del personale femminile, in applicazione dell'articolo 2, )) (( comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove non sia gia' )) (( compreso tra il personale cui e' consentita la cessazione dal )) (( servizio ai sensi del comma 2. )) (( 4. Fatta salva la possibilita' di revoca nel termine stabilito )) (( dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni )) (( anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel )) (( contingente di cui al comma 2, hanno effetto dall'inizio )) (( dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-99. Ai )) (( trattamenti pensionistici del personale di cui al presente )) (( comma e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le )) (( disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del )) (( presente decreto. )) 5. Il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza (( dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, ai sensi del comma 2, puo' chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico o nell'anno accademico )) successivo, ferma restando l'appartenenza dei richiedenti al contingente annuale cui sono assegnati. 6. E' sospeso l'accesso al trattamento di pensione (( fino all'esaurimento dei contingenti dei pensionamenti di cui al presente articolo, )) nei casi di decadenza, nonche' negli analoghi casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995.