Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri  corsivi,  salvo  la  rubrica  dell'art.  3,  stampata  con
caratteri tondi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
  A norma  dell'art. 15, comma 5,  della lege 23 agosto  1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  del 25  agosto 1997  si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
            Programmazione delle cessazioni dal servizio
                  del personale del comparto scuola
  1. Al fine di assicurare  la funzionalita' del servizio scolastico,
per il  personale del  comparto scuola le  domande di  dimissioni con
diritto  a pensione  anticipata  rispetto all'eta'  stabilita per  il
collocamento  a  riposo  d'ufficio   con  decorrenza  ((  dall'inizio
dell'anno scolastico  o dell'anno  accademico 1997-98,  )) presentate
entro il 15 marzo 1997,  sono accolte prioritaria mente nei confronti
del personale appartenente  a ruoli, classi di concorso  a cattedre e
posti  di insegnamento  e profili  professionali nei  quali vi  siano
situazioni di  esu bero rispetto  alle esigenze di  organico relative
all'anno scolastico ((  o all'anno accademico )) 1997-98  e fino alla
concorrenza  del relativo  soprannumero.  Ai fini  di  cui sopra,  il
verificarsi della  suddetta condizione e' accertato  al termine delle
opera zioni di movimento del  personale. La graduazione del personale
interessato, ove necessario, avra' luogo in base all'eta' anagrafica.
(( Fino  all'attribuzione del  trattamento pensionistico  spettante e
comunque  non oltre  il  31 dicembre  1997, al  personale  di cui  al
presente  comma  continua ad  essere  corrisposto  il trattamento  di
servizio,  fatti  salvi  gli  even tuali  conguagli  che  si  rendano
necessari.  Il  presente comma  si  applica  ai dirigenti  scolastici
qualora,  a  seguito dei  processi  di  razionalizzazione della  rete
scolastica, abbiano perso la sede di titolarita'. ))
  2.  Nel limite  numerico  massimo  del 40%  delle  cessa zioni  dal
servizio   allo  stesso   titolo  intervenute   nell'anno  scolastico
precedente, con esclusione di  quelle disposte ai sensi dell'articolo
13, comma 5,  lettera b), della legge 23 dicembre  1994, n. 724, sono
altresi'  accolte   altre  domande   di  dimissioni   anticipate  con
decorrenza (( dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico
1997-98. )) A  tale fine, le domande di risolu  zione del rapporto di
lavoro sono ordinate tenendo  conto esclusivamente della piu' elevata
eta' anagrafica degli interessati.
(( 3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:                 ))
(( a) del personale cessato dal servizio per invalidita' derivante ))
(( o meno da causa di servizio, nonche' di personale privo della   ))
(( vista;                                                          ))
  (( b) del personale che abbia raggiunto il limite di eta' per il ))
(( collocamento a riposo d'ufficio o sia in possesso di            ))
(( un'anzianita' contributiva utile a pensione pari o superiore a  ))
(( 40 anni;                                                        ))
  (( c) del personale che si trovi nella situazione prevista e     ))
(( disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge ))
(( 23 dicembre 1994, n. 724, ivi compreso quello mantenuto in      ))
(( servizio all'estero ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma,    ))
(( della legge 25 agosto 1982, n. 604;                             ))
  (( d) del personale femminile, in applicazione dell'articolo 2,  ))
(( comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove non sia gia'   ))
(( compreso tra il personale cui e' consentita la cessazione dal   ))
(( servizio ai sensi del comma 2.                                  ))
(( 4. Fatta salva la possibilita' di revoca nel termine stabilito  ))
(( dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni            ))
(( anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel            ))
(( contingente di cui al comma 2, hanno effetto dall'inizio        ))
(( dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-99. Ai         ))
(( trattamenti pensionistici del personale di cui al presente      ))
(( comma e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le ))
(( disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del         ))
(( presente decreto.                                               ))
  5.  Il  personale  avente  titolo  al  collocamento  a  riposo  con
decorrenza (( dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico
1997-98, ai  sensi del  comma 2, puo'  chiedere, entro  cinque giorni
dalla  data di  entrata in  vigore  del presente  decreto, di  essere
collocato  a riposo  nell'anno scolastico  o nell'anno  accademico ))
successivo,   ferma  restando   l'appartenenza  dei   richiedenti  al
contingente annuale cui sono assegnati.
  6.  E'  sospeso  l'accesso  al  trattamento  di  pensione  ((  fino
all'esaurimento dei contingenti dei  pensionamenti di cui al presente
articolo,  )) nei  casi  di decadenza,  nonche'  negli analoghi  casi
previsti dal  contratto collettivo nazionale  di lavoro del  4 agosto
1995.