Art. 2. Fondi pensione 1. All'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 23 aprile 1993, n. 124, e successive modifica zioni e integrazioni, le parole: "facendo riferimento ai criteri di cui all'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1," si interpretano nel senso che i requisiti per l'esercizio dell'attivita', (( con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali )) e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere desunti anche da funzioni assi milabili espletate presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attivita' in materia di previdenza obbligatoria o complementare.