Art. 2.
                           Fondi pensione
  1. All'articolo 4, comma 3,  lettera c), del decreto legislativo 23
aprile 1993, n.  124, e successive modifica zioni  e integrazioni, le
parole: "facendo riferimento  ai criteri di cui  all'articolo 3 della
legge  2  gennaio 1991,  n.  1,"  si  interpretano  nel senso  che  i
requisiti   per  l'esercizio   dell'attivita',  ((   con  particolare
riferimento all'onorabilita' e  professionalita' dei componenti degli
organi collegiali )) e, comunque,  dei responsabili del Fondo possono
essere  desunti  anche da  funzioni  assi  milabili espletate  presso
organismi    associativi   abilitati    all'istituzione   di    forme
pensionistiche   complementari,  ovvero   presso  enti   e  organismi
espletanti  attivita'   in  materia  di  previdenza   obbligatoria  o
complementare.