Art. 3.
                           Mobilita' lunga
(( 1. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a       ))
(( favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino      ))
(( rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori    ))
(( dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa      ))
(( all'indennita' di mobilita', avuto riguardo alla dimensione     ))
(( delle imprese stesse nel rappor to con il territorio in cui     ))
(( sono ubicate.                                                   ))
(( 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le disposizioni di cui   ))
(( all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223,    ))
(( trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unita' e con  ))
(( riferimento alle unita' produttive ubicate sull'intero          ))
(( territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collo cati   ))
(( in mobilita' entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine e'  ))
(( fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai  ))
(( contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge  ))
(( 23 dicembre 1996, n. 662, sti pulati entro il 15 ottobre 1997.  ))
(( 3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2, una quota  ))
(( pari al 70 per cento e' riservata alle unita' produttive        ))
(( ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del        ))
(( regolamento (CEE) n. 2081/93 del Con siglio, del 20 luglio      ))
(( 1993.                                                           ))
(( 4. I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in pensione al ))
(( raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento   ))
(( di anzianita' previsti dalla disciplina vigente alla data di    ))
(( entrata in vigore del presen te decreto.                        ))
(( 5. Per i lavoratori collocati in mobilita' ai fini del presente ))
(( articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di     ))
(( mobilita' oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e ))
(( 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l'onere     ))
(( relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico     ))
(( delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto    ))
(( nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi    ))
(( alla fine di ciascuno anno solare, nella misura corrispondente  ))
(( all'onere sostenuto.                                            ))
(( 6. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del    ))
(( presente articolo devono presentare domanda al Ministero del    ))
(( lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il   ))
(( Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le       ))
(( domande entro il 20 ottobre 1997, secon do criteri di priorita' ))
(( stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo    ))
(( che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore vi    ))
(( cinanza dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva dei  ))
(( lavoratori pos seduti al momento della collocazione in          ))
(( mobilita' rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al  ))
(( comma 4.                                                        ))
(( 7. I lavoratori  di cui al comma 2 decadono dai benefici di cui ))
(( al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in  ))
(( lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante   ))
(( non piu' di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in   ))
(( sessanta minuti con mezzi pub blici, dalla residenza del        ))
(( lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23   ))
(( luglio 1991, n. 223.                                            ))
(( 8. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte   ))
(( del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle        ))
(( domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno            ))
(( predisposto programmi per l'impie go dei lavoratori di cui al   ))
(( presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica     ))
(( utilita', le commissioni regionali per l'impiego provvedono ad  ))
(( accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le     ))
(( ragioni del mancato utilizzo.                                   ))
(( 9. Per quanto non diversamente disposto,  trova applicazione la ))
(( disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge ))
(( n. 223 del 1991.                                                ))