Art. 5.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  le  strutture  della
facolta'  di medicina  e chirurgia  e quelle  del Servizio  sanitario
nazionale  individuate nei  protocolli  d'intesa di  cui all'art.  6,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale
universitario  appartenente ai  settori scienficodisciplinari  di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.