Art. 5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale: delle corrispondenti aree funzionali e discipline.