Art. 5.
                     Tenuta della documentazione
  1.  Ai fini  di eventuali  controlli, gli  attestati rilasciati  in
conformita' al presente decreto  devono essere conservati dal comando
di bordo e  devono essere riconsegnati ai marittimi  al momento dello
sbarco.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 luglio 1997
                                                Il Ministro: Burlando