Art. 2. Il vino "Vernaccia di Serrapetrona" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Vernaccia nera presente, nell'ambito aziendale, per almeno l'85 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve provenienti da vitigni a bacca rossa, raccomandati e / o autorizzati nella provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15 % del totale.