Art. 2.
  Il vino "Vernaccia di Serrapetrona"  deve essere ottenuto dalle uve
del  vitigno  Vernaccia  nera presente,  nell'ambito  aziendale,  per
almeno l'85 %.
  Possono  concorrere  alla  produzione   di  detto  vino  anche  uve
provenienti da vitigni a bacca  rossa, raccomandati e / o autorizzati
nella provincia di Macerata, da  soli o congiuntamente, in misura non
superiore al 15 % del totale.