Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vino "Vernaccia di Serrapetrona" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura ed orientamento adatti con una altitudine non superiore ai 700 metri; sono esclusi i terreni di fondovalle o non sufficientemente soleggiati e quelli preminentemente argillosi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Vernaccia di Serrapetrona" non deve superare tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Vernaccia di Serrapetrona" devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva - vino per i quantitativi di cui trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve che concorrono alla produzione del vino "Vernaccia di Serrapetrona" non deve essere inferiore a 9,5% vol, prima del leggero appassimento.