Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei vino "Vernaccia  di Serrapetrona" devono essere quelle
tradizionali della zona  e, comunque, atte a conferire alle  uve e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto da  considerarsi idonei  i vigneti  di giacitura  ed
orientamento adatti  con una altitudine  non superiore ai  700 metri;
sono  esclusi   i  terreni  di  fondovalle   o  non  sufficientemente
soleggiati e quelli preminentemente argillosi.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura devono  essere quelli generalmente  usati o comunque  atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' esclusa ogni pratica di forzatura.
  La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  del  vino
"Vernaccia  di  Serrapetrona" non  deve  superare  tonnellate 12  per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata "Vernaccia  di Serrapetrona" devono essere  riportati nel
limite di cui sopra,  fermo restando il limite resa uva  - vino per i
quantitativi  di  cui trattasi,  purche'  la  produzione globale  non
superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore
limite,  decade per  l'intero quantitativo  prodotto il  diritto alla
denominazione di origine controllata.
  Fermo  restando il  limite sopra  indicato, la  resa per  ettaro in
coltura   promiscua  deve   essere  calcolata,   rispetto  a   quella
specializzata, in  rapporto alla  effettiva superficie  coperta dalle
viti.
  Il  titolo alcolometrico  volumico  naturale minimo  delle uve  che
concorrono alla  produzione del vino "Vernaccia  di Serrapetrona" non
deve essere inferiore a 9,5% vol, prima del leggero appassimento.