Art. 5. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, tra le quali quella che prevede che non piu' del 60 % delle uve con l'inclusione totale di quelle provenienti dai vitigni complementari, deve essere vinificato all'atto della vendemmia; il rimanente, non meno del 40% delle uve, costituito per la totalita' da quelle provenienti dal vitigno Vernaccia nera derivante dalla zona delimitata dal precedente art. 3 deve essere sottoposto a leggero appassimento, fino ad assicurare al mosto cosi' ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol. Il mosto ottenuto dalle uve sottoposte a leggero appassimento puo' essere unito al prodotto derivante dalle uve fresche o fermentare prima di essere assemblato. Il vino cosi' ottenuto verra' sottoposto a spumantizzazione mediante fermentazione naturale e non potra' essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle uve. La resa totale dell'uva in vino, base spumante, considerate le operazioni di cui sopra, non deve essere superiore al 58%. Qualora superi detto limite ma non il 63%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 63% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Durante la fase di appassimento delle uve e' consentito l'uso di impianti di ventilazione.