Art. 5.
  Le    operazioni    di     vinificazione,    spumantizzazione    ed
imbottigliamento devono essere effettuate  nell'interno della zona di
produzione delimitata dal precedente art. 3.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
locali, leali  e costanti, tra  le quali  quella che prevede  che non
piu' del 60 % delle uve con l'inclusione totale di quelle provenienti
dai  vitigni complementari,  deve  essere  vinificato all'atto  della
vendemmia; il rimanente,  non meno del 40% delle  uve, costituito per
la  totalita'  da  quelle  provenienti  dal  vitigno  Vernaccia  nera
derivante dalla  zona delimitata  dal precedente  art. 3  deve essere
sottoposto a leggero appassimento, fino  ad assicurare al mosto cosi'
ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.
  Il mosto ottenuto dalle uve  sottoposte a leggero appassimento puo'
essere unito  al prodotto  derivante dalle  uve fresche  o fermentare
prima di essere assemblato.
  Il  vino  cosi'  ottenuto   verra'  sottoposto  a  spumantizzazione
mediante  fermentazione  naturale  e  non potra'  essere  immesso  al
consumo prima del 30 giugno  dell'anno successivo alla raccolta delle
uve.
  La  resa totale  dell'uva in  vino, base  spumante, considerate  le
operazioni di cui sopra, non deve essere superiore al 58%.
  Qualora  superi detto  limite ma  non  il 63%,  l'eccedenza non  ha
diritto  alla  denominazione di  origine  controllata.  Oltre il  63%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
  Durante la  fase di appassimento  delle uve e' consentito  l'uso di
impianti di ventilazione.