Art. 6. Il vino spumante "Vernaccia di Serrapetrona" che puo' essere prodotto nelle tipologie di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: persistente a grana fine; colore: dal granato al rubino; odore: caratteristico vinoso; sapore: caratteristico, da secco a dolce, con fondo gradevolmente amarognolo; titolo alcol. vol. tot. min.: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini - modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e per l'estratto secco.