Art. 6.
  Il  vino  spumante  "Vernaccia  di Serrapetrona"  che  puo'  essere
prodotto  nelle  tipologie di  cui  al  precedente art.  1,  all'atto
dell'immissione   al   consumo    deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
    spuma: persistente a grana fine;
    colore: dal granato al rubino;
    odore: caratteristico vinoso;
  sapore: caratteristico,  da secco a dolce,  con fondo gradevolmente
amarognolo;
    titolo alcol. vol. tot. min.: 11,0% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 22 g/l.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e  delle indicazioni geografiche  dei vini -  modificare, con
proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale
e per l'estratto secco.