Art. 7.
  Alla  denominazione di  cui  all'art. 1  e'  vietata l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione, ivi  compresi gli  aggettivi extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a nomi,  ragioni  sociali, marchi  privati, purche'  non
abbiano significato laudativo  e non siano tali da  trarre in inganno
l'acquirente,   nonche'  l'impiego   di   indicazioni  che   facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nella
zona delimitata  dal precedente art.  3 e dalle  quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
  Sulle bottiglie contenenti il vino "Vernaccia di Serrapetrona" puo'
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.