Art. 7. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie contenenti il vino "Vernaccia di Serrapetrona" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.