Art. 2. I vini "Orvieto" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Trebbiano toscano (Procanico): dal 40 al 60%; Verdello: dal 15 al 25%; Grechetto, Canaiolo bianco (localmente chiamato Drupeggio), Malvasia toscana presi globalmente per la restante parte, purche' la Malvasia toscana non superi il 20% del totale. Possono concorrere, nella percentuale massima del 15%, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati e / o autorizzati rispettivamente nella provincia di Terni e in quella di Viterbo.