Art. 2.
  I vini "Orvieto"  devono essere ottenuti dalle  uve provenienti dai
vigneti composti, nell'ambito aziendale,  dai vitigni seguenti, nella
proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
    Trebbiano toscano (Procanico): dal 40 al 60%;
    Verdello: dal 15 al 25%;
  Grechetto,   Canaiolo  bianco   (localmente  chiamato   Drupeggio),
Malvasia toscana presi globalmente per  la restante parte, purche' la
Malvasia toscana non superi il 20% del totale.
  Possono  concorrere,  nella  percentuale  massima  del  15%,  altri
vitigni a bacca bianca non  aromatici, raccomandati e / o autorizzati
rispettivamente nella provincia di Terni e in quella di Viterbo.