Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei vini "Orvieto" devono essere quelle tradizionali della
zona  e comunque  atte a  conferire alle  uve e  ai vini  derivati le
specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei unicamente  i  vigneti  di
giacitura ed esposizione adatti, con  esclusione dei terreni di fondo
valle, di quelli umidi e non sufficientemente soleggiati.
  L'altitudine dei terreni deve comunque  essere compresa tra i cento
ed  i cinquecento  metri  s.l.m. I  sesti di  impianto,  le forme  di
allevamento   ed  i   sistemi  di   potatura  devono   essere  quelli
generalmente   usati   o   comunque   atti  a   non   modificare   le
caratteristiche delle uve e dei vini.
  E' possibile comunque  l'introduzione di sesti di  impianto e forme
di allevamento che tendono al miglioramento della qualita'.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve
superare per il vino a denominazione di origine controllata "Orvieto"
11 tonnellate  per ettaro e  per il  vino a denominazione  di origine
controllata "Orvieto" con la qualificazione di superiore 8 tonnellate
per ettaro.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Orvieto"  devono essere  riportati  nei  limiti di  cui
sopra, fermi restando i limiti resa uvavino per i quantitativi di cui
trattasi, purche' la  produzione globale non superi del  20% i limiti
medesimi.
  Le  eccedenze delle  uve, nel  limite  massimo del  20%, non  hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
  Fermi  restando i  limiti sopra  indicati,  la resa  per ettaro  di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in  rapporto alla  effettiva superficie  coperta dalla
vite.
  Le  uve  destinate alla  vinificazione  dei  vini "Orvieto"  devono
assicurare  al medesimo  un  titolo  alcolometrico volumico  naturale
minimo  del 10,5%  vol.,  mentre per  la  tipologia superiore  devono
assicurare   un  titolo   alcolometrico   volumico  naturale   minimo
dell'11,5% vol.