Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Orvieto" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondo valle, di quelli umidi e non sufficientemente soleggiati. L'altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i cento ed i cinquecento metri s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' possibile comunque l'introduzione di sesti di impianto e forme di allevamento che tendono al miglioramento della qualita'. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare per il vino a denominazione di origine controllata "Orvieto" 11 tonnellate per ettaro e per il vino a denominazione di origine controllata "Orvieto" con la qualificazione di superiore 8 tonnellate per ettaro. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uvavino per i quantitativi di cui trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Le uve destinate alla vinificazione dei vini "Orvieto" devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol., mentre per la tipologia superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol.