Art. 5. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Orvieto", anche nella tipologia superiore, di affinamento e di dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3, lettera a). E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, ai fini della rivendicazione della denominazione di origine controllata "Orvieto", anche nella tipologia superiore, le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di origine a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende singole e / o associate, con cantine o stabilimenti situati nelle province di Terni e Viterbo, che gia' vinificavano al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a D.O.C. "Orvieto" classico, anche nella tipologia superiore, di affinamento e di eventuale dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3, lettera b), e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi parzialmente in tale zona. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Orvieto" classico, anche nella tipologia superiore, a quelle aziende singole e / o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione purche' dimostrino di aver vinificato con continuita' le uve provenienti dalla zona di produzione del vino "Orvieto" classico, al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o stabilimenti situati nelle province di Terni e di Viterbo. E' altresi', in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - di consentire, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio e della regione Toscana, qualora interessata, l'affinamento e la dolcificazione dei vini "Orvieto" e "Orvieto" classico, anche nelle tipologie superiore, amabile, abboccato e dolce, a quelle aziende singole o associate purche' dimostrino di avere effettuato le operazioni di imbottigliamento con continuita' nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o stabilimenti situati nelle regioni Umbria, Lazio e Toscana. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche consentite dalle normative vigenti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La qualifica superiore puo' essere usata per designare i vini "Orvieto" e "Orvieto" classico provenienti da uve che abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5 % vol. come previsto all'art. 4 e che vengano immessi al consumo dopo il 1 marzo dell'annata successiva a quella della vendemmia. I vini "Orvieto" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato e gradevole; sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo; oppure abboccato o amabile o dolce, fine, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g / l; estratto secco netto minimo: 14 g / l. I vini "Orvieto" con la qualificazione superiore all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12% vol. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.