Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione  delle uve destinate alla produzione
del  vino a  denominazione  di origine  controllata "Orvieto",  anche
nella tipologia superiore, di  affinamento e di dolcificazione, anche
con  mosto  concentrato  rettificato,   dello  stesso  devono  essere
effettuate nell'ambito  della zona di produzione  delimitata all'art.
3, lettera a).
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini  -  su
richiesta degli  interessati, di consentire, sentito  il parere delle
regioni  Umbria   e  Lazio,   ai  fini  della   rivendicazione  della
denominazione di origine controllata "Orvieto", anche nella tipologia
superiore, le operazioni  di vinificazione al di fuori  della zona di
origine a  condizione che si  tratti di casi preesistenti  di aziende
singole e  / o  associate, con cantine  o stabilimenti  situati nelle
province  di  Terni  e  Viterbo, che  gia'  vinificavano  al  momento
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992.
  Le operazioni di vinificazione  delle uve destinate alla produzione
del  vino   a  D.O.C.  "Orvieto"  classico,   anche  nella  tipologia
superiore, di  affinamento e  di eventuale dolcificazione,  anche con
mosto concentrato rettificato, dello  stesso devono essere effettuate
nell'ambito della zona di  produzione delimitata dall'art. 3, lettera
b),  e   nell'ambito  dell'intero  territorio  dei   comuni  compresi
parzialmente in tale zona.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini  -  su
richiesta degli  interessati, di consentire, sentito  il parere delle
regioni Umbria  e Lazio, in  deroga a quanto previsto  dal precedente
comma, la vinificazione delle uve  destinate alla produzione del vino
"Orvieto" classico, anche nella tipologia superiore, a quelle aziende
singole  e /  o associate  site al  di fuori  della predetta  zona di
vinificazione purche'  dimostrino di aver vinificato  con continuita'
le  uve  provenienti dalla  zona  di  produzione del  vino  "Orvieto"
classico, al momento dell'entrata  in vigore del decreto ministeriale
12 ottobre 1992, in cantine  o stabilimenti situati nelle province di
Terni e di Viterbo.
  E' altresi', in facolta' del  Ministero per le politiche agricole -
Comitato  nazionale   per  la   tutela  e  la   valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  - di  consentire,  in  deroga a  quanto  previsto nel  presente
articolo,  sentito il  parere delle  regioni Umbria  e Lazio  e della
regione   Toscana,   qualora    interessata,   l'affinamento   e   la
dolcificazione dei  vini "Orvieto" e "Orvieto"  classico, anche nelle
tipologie  superiore, amabile,  abboccato e  dolce, a  quelle aziende
singole  o  associate  purche'  dimostrino  di  avere  effettuato  le
operazioni  di  imbottigliamento  con  continuita'  nei  cinque  anni
precedenti l'entrata  in vigore  del decreto ministeriale  12 ottobre
1992, in cantine o stabilimenti situati nelle regioni Umbria, Lazio e
Toscana.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
consentite dalle normative  vigenti atte a conferire ai  vini le loro
peculiari caratteristiche.
  La resa massima delle uve in  vino finito non deve essere superiore
al 70% per  tutte le tipologie. Qualora superi questo  limite, ma non
il  75%, l'eccedenza  non ha  diritto alla  denominazione di  origine
controllata.
  Oltre  il  75% decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
  La  qualifica superiore  puo'  essere usata  per  designare i  vini
"Orvieto"  e "Orvieto"  classico provenienti  da uve  che abbiano  un
titolo alcolometrico  volumico naturale minimo dell'11,5  % vol. come
previsto all'art. 4 e che vengano  immessi al consumo dopo il 1 marzo
dell'annata successiva a quella della vendemmia.
  I  vini  "Orvieto"  all'atto   dell'immissione  al  consumo  devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato e gradevole;
  sapore: secco  con lieve retrogusto amarognolo;  oppure abboccato o
amabile o dolce, fine, delicato;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 14 g / l.
  I  vini   "Orvieto"  con   la  qualificazione   superiore  all'atto
dell'immissione  al  consumo  devono avere  un  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo del 12% vol.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini  -  di
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.