Art. 7.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata   "Orvieto"  la  qualificazione   "classico"  e'
riservata  al   vino  proveniente  dalle  uve   prodotte  nella  zona
delimitata  all'art. 3,  lettera b),  e vinificate  nell'ambito della
relativa zona  di vinificazione  specificata all'art. 5  del presente
disciplinare.
  La  qualificazione   "classico"  deve  figurare  in   etichetta  in
caratteri  di dimensioni  non superiori  a quelli  utilizzati per  la
denominazione "Orvieto".
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata "Orvieto"  e'  vietata  l'aggiunta di  qualsiasi
qualificazione diversa  da quelle previste dal  presente disciplinare
ivi  compresi gli  aggettivi  "extra",  "fine", "riserva",  "scelto",
"selezionato" e similari.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali,  marchi privati  non aventi significato  laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore   quali  "viticoltore",   "fattoria",  "tenuta",
"podere",  "cascina" ed  altri  termini similari  sono consentite  in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
  E'  consentito   altresi'  l'uso   di  indicazioni   geografiche  e
toponomastiche  che  facciano  riferimento a  unita'  amministrative,
frazioni,  aree,  fattorie  e localita'  dalle  quali  effettivamente
provengono  le uve  dalle quali  il vino  cosi' qualificato  e' stato
ottenuto, alle condizioni previste dalla normativa vigente.