Art. 7. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto" la qualificazione "classico" e' riservata al vino proveniente dalle uve prodotte nella zona delimitata all'art. 3, lettera b), e vinificate nell'ambito della relativa zona di vinificazione specificata all'art. 5 del presente disciplinare. La qualificazione "classico" deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione "Orvieto". Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "riserva", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve dalle quali il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dalla normativa vigente.