Art. 8. I vini "Orvieto" e "Orvieto" classico immessi al consumo con la qualifica superiore devono essere confezionati in bottiglie di capacita' non superiore a litri 1,5, chiuse con tappo a sughero. Il tappo a vite e' ammesso per le bottiglie di capacita' pari o inferiore a litri 0,375. Sulle bottiglie contenenti vino "Orvieto" e "Orvieto" classico, anche con la qualificazione superiore, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.