Art. 8.
  I vini  "Orvieto" e  "Orvieto" classico immessi  al consumo  con la
qualifica  superiore  devono  essere  confezionati  in  bottiglie  di
capacita' non superiore a litri 1,5, chiuse con tappo a sughero.
  Il tappo  a vite e'  ammesso per le  bottiglie di capacita'  pari o
inferiore a litri 0,375.
  Sulle  bottiglie contenenti  vino "Orvieto"  e "Orvieto"  classico,
anche con  la qualificazione  superiore, deve  figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.