Art. 2. 1. Le assegnazioni finanziarie di cui all'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 e n. 2516 del 27 febbraio 1997 sono integrate di L. 1.680.000.000 da destinare a interventi infrastrutturali d'emergenza. 2. La regione provvedera' ad integrare il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza previsto dall'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 con quelli da finanziare con la suddetta assegnazione finanziaria. 3. L'onere di cui al comma 1 grava sul capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 1997 Il Ministro: Napolitano