Art. 2.
  1. Le assegnazioni finanziarie di  cui all'ordinanza n. 2451 del 27
giugno  1996 e  n. 2516  del 27  febbraio 1997  sono integrate  di L.
1.680.000.000 da destinare a interventi infrastrutturali d'emergenza.
  2. La  regione provvedera' ad  integrare il piano  degli interventi
infrastrutturali d'emergenza  previsto dall'ordinanza n. 2451  del 27
giugno 1996  con quelli  da finanziare  con la  suddetta assegnazione
finanziaria.
  3. L'onere  di cui al comma  1 grava sul capitolo  7615, rubrica 6,
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'anno 1997.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 24 luglio 1997
                                              Il Ministro: Napolitano