Art. 3. 1. Lo stanziamento di lire 5 miliardi previsto dall'articolo 8 dell'ordinanza 25 gennaio 1997, n. 2499, aumentato di lire 6 miliardi dall'art. 5 dell'ordinanza 22 febbraio 1997, n. 2508, e' ulteriormente integrato di lire 500 milioni. Al maggior onere si provvede con le disponibilita' di cui al capitolo 7615 - Rubrica 6 - dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.