Art. 3.
  1.  Lo stanziamento  di lire  5 miliardi  previsto dall'articolo  8
dell'ordinanza 25 gennaio 1997, n. 2499, aumentato di lire 6 miliardi
dall'art.   5  dell'ordinanza   22   febbraio  1997,   n.  2508,   e'
ulteriormente  integrato di  lire 500  milioni. Al  maggior onere  si
provvede con le disponibilita' di cui  al capitolo 7615 - Rubrica 6 -
dello  stato  di  previsione   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.