Art. 4. 1. Il commissario delegato per le progettazioni, direzioni dei lavori, collaudo, consulenze e indagini inerenti agli interventi previsti in programma puo' avvalersi delle professionalita' presenti all'interno dell'amministrazione regionale, i cui compensi saranno determinati ai sensi dell'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ovvero in caso di particolare necessita' ed urgenza ricorrere anche al conferimento di incarichi a liberi professionisti, singoli o associati, avvalendosi in ogni caso delle deroghe di cui al successivo art. 5.