Art. 4.
  1.  Il commissario  delegato  per le  progettazioni, direzioni  dei
lavori,  collaudo, consulenze  e  indagini  inerenti agli  interventi
previsti in programma puo'  avvalersi delle professionalita' presenti
all'interno  dell'amministrazione regionale,  i cui  compensi saranno
determinati ai sensi dell'art. 62  del regio decreto 23 ottobre 1925,
n.  2537,  ovvero  in  caso  di  particolare  necessita'  ed  urgenza
ricorrere anche al conferimento di incarichi a liberi professionisti,
singoli o associati, avvalendosi in ogni caso delle deroghe di cui al
successivo art. 5.