Art. 2.
  In conseguenza  della nuova  distribuzione regionale  degli importi
relativi ai trasferimenti soppressi ai sensi del comma 1 dell' art. 3
della   legge  28   dicembre  1995,   n.  549,   nonche'  di   quelli
corrispondenti alla  quota dell'accisa sulla benzina  attribuita alle
regioni per l'anno 1996 ai sensi del successivo comma 12 dello stesso
art.  3 sopra  richiamato, per  i motivi  esposti nelle  premesse, le
quote regionali indicate, rispettivamente, alle colonne (a), (b) e (b
- a)  della tabella  C allegata  alla predetta legge  n. 549  / 1995,
vengono  integralmente   sostituite  con  quelle   evidenziate  nelle
corrispondenti colonne  dell'allegato prospetto n. 3.  Per effetto di
tale   rideterminazione   l'importo    del   fondo   perequativo   da
corrispondere alle regioni a  statuto ordinario a decorrere dall'anno
1997,  ai  sensi  del  comma  2  del gia'  citato  art.  3,  viene  a
rideterminarsi in complessive lire 4.378 miliardi.