Art. 2. In conseguenza della nuova distribuzione regionale degli importi relativi ai trasferimenti soppressi ai sensi del comma 1 dell' art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' di quelli corrispondenti alla quota dell'accisa sulla benzina attribuita alle regioni per l'anno 1996 ai sensi del successivo comma 12 dello stesso art. 3 sopra richiamato, per i motivi esposti nelle premesse, le quote regionali indicate, rispettivamente, alle colonne (a), (b) e (b - a) della tabella C allegata alla predetta legge n. 549 / 1995, vengono integralmente sostituite con quelle evidenziate nelle corrispondenti colonne dell'allegato prospetto n. 3. Per effetto di tale rideterminazione l'importo del fondo perequativo da corrispondere alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 1997, ai sensi del comma 2 del gia' citato art. 3, viene a rideterminarsi in complessive lire 4.378 miliardi.