Art. 3. I conguagli complessivamente derivanti dalla rideterminazione delle quote regionali nette del fondo comune per gli anni 1994 e 1995, effettuata con decreto n. 104540 del 30 gennaio 1997, sono individuati nel prospetto n. 4 (col. 7) allegato al presente decreto e saranno effettuati successivamente con altro provvedimento a valere sulle quote di fondo perequativo per l'anno 1997 rideterminate ai sensi del precedente art. 2, cosi' come previsto dal comma 5 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.