Art. 3.
  I conguagli complessivamente derivanti dalla rideterminazione delle
quote regionali  nette del  fondo comune  per gli  anni 1994  e 1995,
effettuata  con  decreto   n.  104540  del  30   gennaio  1997,  sono
individuati nel prospetto n. 4  (col. 7) allegato al presente decreto
e saranno effettuati successivamente con altro provvedimento a valere
sulle quote  di fondo  perequativo per  l'anno 1997  rideterminate ai
sensi  del  precedente  art.  2,  cosi' come  previsto  dal  comma  5
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.