Art. 2.
  1. Per le modalita' relative  al versamento del contributo previsto
dall'art.  1  si   applicano  le  disposizioni  di   cui  al  decreto
ministeriale 30 luglio 1996.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 luglio 1997
                                                   Il Ministro: Visco