IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura normalmente  operazioni  di reimpiego  di capitali  di
titoli  nominativi rimborsabili,  di  cui all'art.  2  della legge  6
agosto 1966, n.  651, nonche' operazioni di  investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto   di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti  e ritenuto di  utilizzare gli importi  di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore   speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il  quarto comma dell'art. 3  con cui si e'  stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23
luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 45.562 miliardi;
  Considerato che  il 1 agosto 1997  verranno a scadenza i  buoni del
Tesoro  poliennali 8,50%  -  1 agosto  1994/1997  emessi con  decreto
ministeriale del 25 luglio  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 182 del 5 agosto 1994;
  Visto il  proprio decreto in data  24 giugno 1997, con  il quale e'
stata disposta  l'emissione delle  prime due  tranches dei  buoni del
Tesoro poliennali 6,75% - 1 luglio 1997/2007;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di  una terza  tranche dei  predetti buoni  del
Tesoro poliennali, da  destinare a sottoscrizioni in  contanti e, per
quanto  occorra, al  rinnovo  dei  menzionati BTP  8,50%  - 1  agosto
1994/1997, nominativi;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede che gli "specialisti
in titoli  di Stato",  individuati a  termini del  medesimo articolo,
hanno accesso esclusivo, con le  modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione di  una terza tranche dei  buoni del
Tesoro  poliennali  6,75%  -  1 luglio  1997/2007,  fino  all'importo
massimo  di  nominali   lire  4.000  miliardi,  di   cui  al  decreto
ministeriale  del  24 giugno  1997,  citato  nelle premesse,  recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  L'importo  indicato  nel  primo  comma  del  presente  articolo  e'
incrementabile di  L. 430.100.000,  da destinare  al rinnovo  dei BTP
8,50% di scadenza 1 agosto 1997, nominativi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 24
giugno 1997,  ed, in  particolare, quelle di  cui all'art.  1, quinto
comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili  o di  investimenti di  capitali di  cui alle
premesse,  che avranno  inizio il  1  agosto 1997  e termineranno  il
giorno precedente  la data  di iscrizione nel  Gran libro  del debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.