Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente art. 2,  avra' inizio, in base all'art.  4, secondo comma,
del decreto ministeriale 24 febbraio  1994, citato nelle premesse, il
collocamento  della  dodicesima  tranche  dei titoli  stessi  per  un
importo  massimo del  10 per  cento dell'ammontare  nominale indicato
all'art. 1  del presente decreto;  tale tranche sara'  riservata agli
operatori  "specialisti in  titoli  di Stato"  che hanno  partecipato
all'asta della undicesima tranche e verra' assegnata con le modalita'
indicate negli  articoli 12  e 13  del citato  decreto del  12 maggio
1997, in quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 31 luglio 1997.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. triennali, ivi  compresa quella di cui all'art. 1
del presente  decreto, ed il  totale assegnato, nelle  medesime aste,
agli  stessi   operatori  ammessi   a  partecipare   al  collocamento
supplementare.