Art. 2.
  1. Per  far assicurare  l'apporto alle attivita'  assistenziali del
Servizio sanitario  nazionale delle facolta' di  medicina e chirurgia
nel   rispetto   delle    finalita'   istituzionali,   didattiche   e
scientifiche, le universita' si inseriscono nell'organizzazione delle
aziende sanitarie,  nei modi stabiliti  dalle presenti linee  - guida
che dovranno trovare specifica disciplina nei protocolli d'intesa.
  2.  Le  universita'  concordano  con la  regione,  nell'ambito  del
protocollo   d'intesa,   ogni   eventuale   utilizzo   di   strutture
assistenziali  private,  qualora   non  siano  disponibili  strutture
nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture
pubbliche.  In  ogni  caso  dette  strutture  private  devono  essere
preventivamente accreditate.
  3.    I   policlinici    universitari,   costituiti    in   aziende
dell'universita',   operano   secondo   modalita'   organizzative   e
gestionali determinate,  ai sensi dell'art.  4, comma 5,  del decreto
legislativo  n. 502  /  1992,  in analogia  ai  principi fissati  per
aziende ospedaliere.
  4.  I  modelli  e  le modalita'  di  organizzazione  delle  aziende
ospedaliere in cui  insiste la prevalenza del  percorso formativo del
triennio  clinico della  facolta'  di medicina  e chirurgia  (aziende
miste),   sono  definiti   dal  direttore   generale  delle   aziende
nell'ambito degli indirizzi regionali in  modo da assicurare il pieno
svolgimento delle  funzioni didattiche e scientifiche  della facolta'
di medicina e chirurgia.
  5.  Le  universita' partecipano,  con  la  facolta' di  medicina  e
chirurgia, alle strutture assistenziali  di tipo dipartimentale nelle
quali  siano presenti  unita'  operative  a direzione  universitaria.
L'organizzazione delle strutture dipartimentali  in cui sono presenti
unita' operative a  direzione universitaria e le  procedure di nomina
dei responsabili  sono stabilite dal direttore  generale d'intesa con
il rettore.
  6.  Le universita'  partecipano ai  risultati della  gestione delle
aziende miste. A tal fine, l'organizzazione interna delle facolta' di
medicina  e chirurgia  per quanto  attiene ai  fini istituzionali  di
integrazione tra  assistenza didattica e ricerca,  e' stabilita dalle
universita' in coerenza con le previsioni dei protocolli d'intesa, ai
fini dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' istituzionali.