Art. 2. 1. Per far assicurare l'apporto alle attivita' assistenziali del Servizio sanitario nazionale delle facolta' di medicina e chirurgia nel rispetto delle finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche, le universita' si inseriscono nell'organizzazione delle aziende sanitarie, nei modi stabiliti dalle presenti linee - guida che dovranno trovare specifica disciplina nei protocolli d'intesa. 2. Le universita' concordano con la regione, nell'ambito del protocollo d'intesa, ogni eventuale utilizzo di strutture assistenziali private, qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche. In ogni caso dette strutture private devono essere preventivamente accreditate. 3. I policlinici universitari, costituiti in aziende dell'universita', operano secondo modalita' organizzative e gestionali determinate, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 502 / 1992, in analogia ai principi fissati per aziende ospedaliere. 4. I modelli e le modalita' di organizzazione delle aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facolta' di medicina e chirurgia (aziende miste), sono definiti dal direttore generale delle aziende nell'ambito degli indirizzi regionali in modo da assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della facolta' di medicina e chirurgia. 5. Le universita' partecipano, con la facolta' di medicina e chirurgia, alle strutture assistenziali di tipo dipartimentale nelle quali siano presenti unita' operative a direzione universitaria. L'organizzazione delle strutture dipartimentali in cui sono presenti unita' operative a direzione universitaria e le procedure di nomina dei responsabili sono stabilite dal direttore generale d'intesa con il rettore. 6. Le universita' partecipano ai risultati della gestione delle aziende miste. A tal fine, l'organizzazione interna delle facolta' di medicina e chirurgia per quanto attiene ai fini istituzionali di integrazione tra assistenza didattica e ricerca, e' stabilita dalle universita' in coerenza con le previsioni dei protocolli d'intesa, ai fini dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' istituzionali.